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Testo
<blockquote data-quote="francesca63" data-source="post: 558631" data-attributes="member: 72232"><p>art.1341 c.c. secondo comma:</p><p>"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria"</p><p></p><p>Questo comma si riferisce alle clausole vessatorie, cioè quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, che devono essere approvate separatamente per iscritto. In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un’apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d’ordine e il suo contenuto.</p><p></p><p>Non è corretto dire che le clausole vessatorie sono nulle in generale.</p><p>Nell'ambito della libertà contrattuale (quando non vietato dalla legge ),si possono apporre tutte le clausole vessatorie che si vuole,l'importante è firmarle .</p><p>Se firmate separatamente,anche se sono clausole vessatorie,sono validissime.</p><p></p><p>Parlo in generale, ovviamente senza riferirmi ai contratti di locazione, nei quali certe clausole,come detto ,non sono possibili nemmeno se firmate otto volte.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="francesca63, post: 558631, member: 72232"] art.1341 c.c. secondo comma: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria" Questo comma si riferisce alle clausole vessatorie, cioè quelle clausole particolarmente gravose per la controparte, che devono essere approvate separatamente per iscritto. In particolare, occorre la specifica sottoscrizione di ogni clausola vessatoria oppure un’apposita dichiarazione che la richiami, riportando di ciascuna il numero d’ordine e il suo contenuto. Non è corretto dire che le clausole vessatorie sono nulle in generale. Nell'ambito della libertà contrattuale (quando non vietato dalla legge ),si possono apporre tutte le clausole vessatorie che si vuole,l'importante è firmarle . Se firmate separatamente,anche se sono clausole vessatorie,sono validissime. Parlo in generale, ovviamente senza riferirmi ai contratti di locazione, nei quali certe clausole,come detto ,non sono possibili nemmeno se firmate otto volte. [/QUOTE]
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