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<blockquote data-quote="Leprotto" data-source="post: 242691" data-attributes="member: 46444"><p>Si, la motivazione di transitorietà citata nell'esempio è valida ed accettata dalla giurisprudenza. Tra l'altro è uno dei sette motivi tassativi per cui si possa dare la disdetta all'inquilino al termine del primo periodo locativo. Cioè dei 3 anni nel 3+2 e dei 4 anni nel 4+4 (destinare il locale ad un parente entro il 2° grado).</p><p> </p><p></p><p>La caparra è <strong>"confirmatoria"</strong> (art. 1385 c.c.), cioè conferma l'impegno ad assumere l'obbligazione. E' una somma di denaro, o una quantità di cose fungibili che, al monento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all'altra, quale "conferma" dell'adempimento, di cui rappresenta un'anticipata e parziale esecuzione. Ma rappresenta al tempo stesso lo "ius penitendi" cioè il tuo diritto di pentirtene. Quindi se decido autonomamente ed in assoluta libertà di recedere unilateralmente dal rapporto obbligatorio, la caparra "confirmatoria" diventa <strong>"penitenziale"</strong> (art. 1386 c.c.). Quindi la somma che una parte dà all'altra non rappresenta più una cautela contro l'inadempimento, ma è il corrispettivo per l'attribuzione della facoltà di recesso dalla obbligazione contrattuale (cioè di liberarsi dall'obbligazione assunta). E' quello che i giuristi chiamano "costo del recesso".</p><p>Entrambe le fattispecie di "caparra" sono quindi simili, ma distinte.</p><p>Ben diversa è la <strong>"clausola penale", </strong>ossia una somma di denaro, o altre cose fungibili, stabilita fin dall'inizio dalle parti contraenti e che dovrà essere consegnata dalla parte inadempiente all'altra parte, a titolo di penale o di risarcimento. In questo caso si quantifica l'ammontare dell'inadempimento ed è, appunto, risarcitoria.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Leprotto, post: 242691, member: 46444"] Si, la motivazione di transitorietà citata nell'esempio è valida ed accettata dalla giurisprudenza. Tra l'altro è uno dei sette motivi tassativi per cui si possa dare la disdetta all'inquilino al termine del primo periodo locativo. Cioè dei 3 anni nel 3+2 e dei 4 anni nel 4+4 (destinare il locale ad un parente entro il 2° grado). La caparra è [B]"confirmatoria"[/B] (art. 1385 c.c.), cioè conferma l'impegno ad assumere l'obbligazione. E' una somma di denaro, o una quantità di cose fungibili che, al monento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte dà all'altra, quale "conferma" dell'adempimento, di cui rappresenta un'anticipata e parziale esecuzione. Ma rappresenta al tempo stesso lo "ius penitendi" cioè il tuo diritto di pentirtene. Quindi se decido autonomamente ed in assoluta libertà di recedere unilateralmente dal rapporto obbligatorio, la caparra "confirmatoria" diventa [B]"penitenziale"[/B] (art. 1386 c.c.). Quindi la somma che una parte dà all'altra non rappresenta più una cautela contro l'inadempimento, ma è il corrispettivo per l'attribuzione della facoltà di recesso dalla obbligazione contrattuale (cioè di liberarsi dall'obbligazione assunta). E' quello che i giuristi chiamano "costo del recesso". Entrambe le fattispecie di "caparra" sono quindi simili, ma distinte. Ben diversa è la [B]"clausola penale", [/B]ossia una somma di denaro, o altre cose fungibili, stabilita fin dall'inizio dalle parti contraenti e che dovrà essere consegnata dalla parte inadempiente all'altra parte, a titolo di penale o di risarcimento. In questo caso si quantifica l'ammontare dell'inadempimento ed è, appunto, risarcitoria. [/QUOTE]
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