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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di natura transitoria (art.5 legge 431/98) e restituzione cauzione
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<blockquote data-quote="Diego Antonello" data-source="post: 156810" data-attributes="member: 34195"><p>quoto</p><p>purtroppo, spesso si fa confusione tra "contratti di locazione di natura transitoria" e "contratti di locazione abitativa per studenti universitari", in quanto quest'ultimo spesso viene chiamato "transitorio per studenti": sono 2 tipologie diverse con alcune condizioni contrattuali diverse, tra cui durata e tempi di disdetta come ha detto limpida...</p><p>li si DEVE riconoscere grazie all'articolo contenuto nel contratto riguardante la durata contrattuale, che prevede: nel caso di contratto di natura transitoria la motivazione specifica della transitorietà (che può essere del locatore o del conduttore); nel caso invece di contratto per studenti, il fatto che il conduttore dichiara di essere iscritto a un corso di laurea universitario o parauniversitario....</p><p></p><p>contratti di natura transitoria:</p><p></p><p></p><p>contratti per studenti:</p><p></p><p></p><p>quanto al canone, se il locatore non è disponibile a prendere atto dell'errore e venire in contro, ci si può rivolgere al giudice per ottenere la riduzione e/o il rimborso......</p><p>comunque, meglio controllare di aver fatto bene i conti: bisogna verificare la zona in cui sorge l'immobile locato (gli accordi prevedono delle zone specifiche, normalmente 4, che hanno valori di riferimento diversi), le caratteristiche dello stesso e la metratura (per il calcolo della quale gli accordi territoriali danno indicazioni precise).....fatto questo ci si deve riferire ai valori minimo e massimo previsti dal caso concreto e si otterrà il canone annuo minimo e massimo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Diego Antonello, post: 156810, member: 34195"] quoto purtroppo, spesso si fa confusione tra "contratti di locazione di natura transitoria" e "contratti di locazione abitativa per studenti universitari", in quanto quest'ultimo spesso viene chiamato "transitorio per studenti": sono 2 tipologie diverse con alcune condizioni contrattuali diverse, tra cui durata e tempi di disdetta come ha detto limpida... li si DEVE riconoscere grazie all'articolo contenuto nel contratto riguardante la durata contrattuale, che prevede: nel caso di contratto di natura transitoria la motivazione specifica della transitorietà (che può essere del locatore o del conduttore); nel caso invece di contratto per studenti, il fatto che il conduttore dichiara di essere iscritto a un corso di laurea universitario o parauniversitario.... contratti di natura transitoria: contratti per studenti: quanto al canone, se il locatore non è disponibile a prendere atto dell'errore e venire in contro, ci si può rivolgere al giudice per ottenere la riduzione e/o il rimborso...... comunque, meglio controllare di aver fatto bene i conti: bisogna verificare la zona in cui sorge l'immobile locato (gli accordi prevedono delle zone specifiche, normalmente 4, che hanno valori di riferimento diversi), le caratteristiche dello stesso e la metratura (per il calcolo della quale gli accordi territoriali danno indicazioni precise).....fatto questo ci si deve riferire ai valori minimo e massimo previsti dal caso concreto e si otterrà il canone annuo minimo e massimo [/QUOTE]
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Contratto di natura transitoria (art.5 legge 431/98) e restituzione cauzione
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