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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto di natura transitoria (art.5 legge 431/98) e restituzione cauzione
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Testo
<blockquote data-quote="Limpida" data-source="post: 157007" data-attributes="member: 14781"><p>legge 431/98 art.13 patti contrari alla legge.</p><p></p><p>1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.</p><p>2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, pò chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misure superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.</p><p>3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.</p><p>4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'art.2 é nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'art.2, caso di Manu88 a mio parere), sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. </p><p>5. Nei casi di nullità di cui al comma 4, il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere con azione proponibile dinanzi al Pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art.2 ovvero dal comma 3 dell'art.2</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Limpida, post: 157007, member: 14781"] legge 431/98 art.13 patti contrari alla legge. 1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. 2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, pò chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misure superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato. 3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge. 4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'art.2 é nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'art.2, caso di Manu88 a mio parere), sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito. 5. Nei casi di nullità di cui al comma 4, il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme versate indebitamente. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere con azione proponibile dinanzi al Pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'art.2 ovvero dal comma 3 dell'art.2 [/QUOTE]
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