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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 210967" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'">1. Non esiste un contratto-tipo standardizzato e inderogabile perché la disciplina individuata nelle norme del codice civile, conseguente alla mancanza di una disciplina speciale <em>ad hoc</em>, consente alle parti, nonostante la breve durata contrattuale, di accordarsi specificatamente su tutto, sia per ciò che concerne l’esatta regolamentazione della locazione, sia a ciò che attiene all’esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti e riferibili al locatore, come al conduttore, potendo le parti disciplinare, come meglio credono, ogni e qualsiasi ipotesi che si possa manifestare durante l’esecuzione del contratto.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">2. Io prendo un comunissimo contratto di locazione abitativa e poi lo personalizzo in base alle mie esigenze e a quelle del conduttore. In linea generale nel contratto, le parti devono indicare le loro generalità complete, individuare l’oggetto della locazione, cioè l’immobile locato e la durata temporale del contratto, stabilendo sia l’inizio che il termine, con il rilascio dell’immobile, senza bisogno di disdetta alcuna, che s’intende “<em>sin d’ora data, per allora</em>”; all’atto della stipula è opportuno tutelarsi specificando i motivi e le finalità turistiche che hanno indotto le parti a stipulare il contratto; inoltre si dovrà indicare il riparto delle spese (oneri accessori), il deposito cauzionale, l’utilizzo di eventuali spazi accessori (box, posto auto ecc.) e il canone pattuito per la durata del contratto, eventualmente con riguardo alla sua corresponsione, specificando che tale importo sia comprensivo o meno , delle spese accessorie dell’immobile (oneri condominiali) ed, inoltre, comprensivo di una quota a forfait relativa al consumo delle utenze, considerato che, per brevi periodi di godimento dell’immobile, in genere non si impone al conduttore la volturazione dei contratti di utenza relativi all’immobile locato, essendo tale pratica antieconomica, in rapporto al periodo breve di esecuzione del contratto. </span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">Nelle locazioni per finalità turistiche, se l’immobile è arredato, tale circostanza impone al locatore avveduto di tenere un’ulteriore cautela, allegando al contratto, quale sua parte integrante (ma nulla vieta di sottoscrivere una semplice scrittura privata, avente valore legale, riferendosi al contratto che si andrà a stipulare) la descrizione esatta e lo stato manutentivo dei beni mobili e del corredo contenuti nell’appartamento e che dovranno essere restituiti dopo il loro utilizzo dal conduttore. Anche questa cautela – vivamente consigliata – conferma la necessità dell’adozione della forma scritta, per superare problemi di ordine pratico, quali, appunto, eventuali contestazioni, in sede di rilascio dell’immobile a fine locazione. È consigliabile inoltre specificare che l’immobile è sprovvisto di servizi accessori (biancheria, riassetto dell’alloggio ecc.), onde evitare che si possa ricadere nella fattispecie dell’attività vera e propria dell’affittacamere e che il conduttore è tenuto al rispetto del regolamento condominiale, se esistente.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">3. Rimane la sola dichiarazione di ospitalità, da eseguirsi presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente (o, in sua assenza, al Sindaco del comune ove è censito l’immobile locato) ad onere del locatore, entro le 48 ore dall’immissione nel possesso dell’immobile, nell’ipotesi in cui il conduttore sia un cittadino non appartenente all’Unione Europea. E’ consigliabile rivolgersi all’Azienda di promozione turistica e consultare il sito della singola regione per eventuali altre incombenze.</span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'">4. La risposta è affermativa: i requisiti fissati in via legislativa sono, infatti, solo riferiti all’immobile (abitativo) e al tipo di contratto (ad uso abitativo). Nulla invece viene stabilito con riferimento all’abitazione (primaria e stabile o secondaria).</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 210967, member: 31598"] [FONT=Verdana]1. Non esiste un contratto-tipo standardizzato e inderogabile perché la disciplina individuata nelle norme del codice civile, conseguente alla mancanza di una disciplina speciale [I]ad hoc[/I], consente alle parti, nonostante la breve durata contrattuale, di accordarsi specificatamente su tutto, sia per ciò che concerne l’esatta regolamentazione della locazione, sia a ciò che attiene all’esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti e riferibili al locatore, come al conduttore, potendo le parti disciplinare, come meglio credono, ogni e qualsiasi ipotesi che si possa manifestare durante l’esecuzione del contratto.[/FONT] [FONT=Verdana]2. Io prendo un comunissimo contratto di locazione abitativa e poi lo personalizzo in base alle mie esigenze e a quelle del conduttore. In linea generale nel contratto, le parti devono indicare le loro generalità complete, individuare l’oggetto della locazione, cioè l’immobile locato e la durata temporale del contratto, stabilendo sia l’inizio che il termine, con il rilascio dell’immobile, senza bisogno di disdetta alcuna, che s’intende “[I]sin d’ora data, per allora[/I]”; all’atto della stipula è opportuno tutelarsi specificando i motivi e le finalità turistiche che hanno indotto le parti a stipulare il contratto; inoltre si dovrà indicare il riparto delle spese (oneri accessori), il deposito cauzionale, l’utilizzo di eventuali spazi accessori (box, posto auto ecc.) e il canone pattuito per la durata del contratto, eventualmente con riguardo alla sua corresponsione, specificando che tale importo sia comprensivo o meno , delle spese accessorie dell’immobile (oneri condominiali) ed, inoltre, comprensivo di una quota a forfait relativa al consumo delle utenze, considerato che, per brevi periodi di godimento dell’immobile, in genere non si impone al conduttore la volturazione dei contratti di utenza relativi all’immobile locato, essendo tale pratica antieconomica, in rapporto al periodo breve di esecuzione del contratto. [/FONT] [FONT=Verdana]Nelle locazioni per finalità turistiche, se l’immobile è arredato, tale circostanza impone al locatore avveduto di tenere un’ulteriore cautela, allegando al contratto, quale sua parte integrante (ma nulla vieta di sottoscrivere una semplice scrittura privata, avente valore legale, riferendosi al contratto che si andrà a stipulare) la descrizione esatta e lo stato manutentivo dei beni mobili e del corredo contenuti nell’appartamento e che dovranno essere restituiti dopo il loro utilizzo dal conduttore. Anche questa cautela – vivamente consigliata – conferma la necessità dell’adozione della forma scritta, per superare problemi di ordine pratico, quali, appunto, eventuali contestazioni, in sede di rilascio dell’immobile a fine locazione. È consigliabile inoltre specificare che l’immobile è sprovvisto di servizi accessori (biancheria, riassetto dell’alloggio ecc.), onde evitare che si possa ricadere nella fattispecie dell’attività vera e propria dell’affittacamere e che il conduttore è tenuto al rispetto del regolamento condominiale, se esistente.[/FONT] [FONT=Verdana]3. Rimane la sola dichiarazione di ospitalità, da eseguirsi presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente (o, in sua assenza, al Sindaco del comune ove è censito l’immobile locato) ad onere del locatore, entro le 48 ore dall’immissione nel possesso dell’immobile, nell’ipotesi in cui il conduttore sia un cittadino non appartenente all’Unione Europea. E’ consigliabile rivolgersi all’Azienda di promozione turistica e consultare il sito della singola regione per eventuali altre incombenze.[/FONT] [FONT=Verdana]4. La risposta è affermativa: i requisiti fissati in via legislativa sono, infatti, solo riferiti all’immobile (abitativo) e al tipo di contratto (ad uso abitativo). Nulla invece viene stabilito con riferimento all’abitazione (primaria e stabile o secondaria).[/FONT] [/QUOTE]
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