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Testo
<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 390575" data-attributes="member: 9646"><p>Queste sono le situazioni che si prestano all'interpretazione del giudice, il quale quasi sicuramente, siamo sempre in Italia, darà ragione a te locatore.</p><p></p><p>Il recesso di uno dei due conduttori per “gravi motivi”, non comporta, peraltro, automaticamente la risoluzione del contratto di locazione, che prosegue nei confronti del conduttore che non abbia esercitato il recesso. Quest’ultimo rimane obbligato per l’intero canone di locazione previsto contrattualmente, salvo esercizio, a sua volta, della facoltà di recesso.</p><p></p><p>Sarebbe comunque sempre meglio inserire nei contratti, a scanso di equivoci ed interpretazioni, una dicitura del genere ..</p><p></p><p><strong>concede in locazione</strong></p><p></p><p>al Sig. <strong>M</strong>, nato a ..., e alla Sig.ra <strong>F</strong>, nata a ......, di seguito denominati <strong>conduttori</strong>, <u>coobligati in solido tra l'oro in tutte le obbligazioni assunte nel presente contratto</u>, che accettano, per sé e aventi causa, l’unità immobiliare posta in .............</p><p></p><p>Comunque ti consiglio di valutare e prendere in considerazione l'effettiva possibilità di far subentrare al posto di <strong>F</strong> l'altro conduttore.</p><p>La locazione purtroppo è una sorta di matrimonio a tempo determinato dove conviene sempre evitare le liti e trovare soluzioni bonarie al fine di garantire la giusta soddisfazione del conduttore e del locatore (come fossero marito e moglie <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /> in questo caso) ...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 390575, member: 9646"] Queste sono le situazioni che si prestano all'interpretazione del giudice, il quale quasi sicuramente, siamo sempre in Italia, darà ragione a te locatore. Il recesso di uno dei due conduttori per “gravi motivi”, non comporta, peraltro, automaticamente la risoluzione del contratto di locazione, che prosegue nei confronti del conduttore che non abbia esercitato il recesso. Quest’ultimo rimane obbligato per l’intero canone di locazione previsto contrattualmente, salvo esercizio, a sua volta, della facoltà di recesso. Sarebbe comunque sempre meglio inserire nei contratti, a scanso di equivoci ed interpretazioni, una dicitura del genere .. [B]concede in locazione[/B] al Sig. [B]M[/B], nato a ..., e alla Sig.ra [B]F[/B], nata a ......, di seguito denominati [B]conduttori[/B], [U]coobligati in solido tra l'oro in tutte le obbligazioni assunte nel presente contratto[/U], che accettano, per sé e aventi causa, l’unità immobiliare posta in ............. Comunque ti consiglio di valutare e prendere in considerazione l'effettiva possibilità di far subentrare al posto di [B]F[/B] l'altro conduttore. La locazione purtroppo è una sorta di matrimonio a tempo determinato dove conviene sempre evitare le liti e trovare soluzioni bonarie al fine di garantire la giusta soddisfazione del conduttore e del locatore (come fossero marito e moglie :D in questo caso) ... [/QUOTE]
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