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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto locazione nullo per dati incompleti
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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 446103" data-attributes="member: 31598"><p>La legge riserva un diverso trattamento sanzionatorio agli atti notarli di compravendita, rispetto a quelli di locazione: la mancata indicazione dei dati catastali è sanzionata per i primi, con la nullità del rogito, mentre per le locazioni, la medesima mancanza non rende nullo il contratto di locazione, ma espone il locatore ad una sanzione amministrativa. Il contratto rimane valido ed efficace tra le parti e l’inquilino non può sottrarsi al pagamento del canone, invocando tale anomalia. La norma, in sostanza, rende impossibile registrare contratti relativi ad immobili non censiti, salvo non siano in corso di accatastamento (mod. RLI, quadro C, casella IN VIA DI ACCATASTAMENTO).</p><p></p><p>Diverso il discorso sulle difformità catastali rispetto all’uso effettivo (per inciso, il software telematico RLI rileva l'anomalia e la pone all'attenzione del compilatore (ad es. un contratto L1 e un immobile A/10). La destinazione catastale costituisce una qualificazione tributaria dell’immobile che non rileva nei rapporti contrattuali tra privati. In termini di diritto privato, se il conduttore è al corrente della diversa destinazione catastale dei locali (ad esempio ad uso abitativo, invece che ad uso ufficio), e si assume contrattualmente – con espressa clausola - il rischio economico dell’impossibilità di utilizzazione dell’immobile come rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione, non ci sono ripercussioni civilistiche (Cass. n°1398/2011).</p><p></p><p>Senza entrare nella questione IUC, è comunque opportuno, ai fini fisco-catastali, che il locatore richieda la voltura catastale per adeguarla al contratto d’affitto. L’avere mutato la destinazione dell’immobile determina, infatti, l’obbligo del proprietario nei confronti dell’Amministrazione tributaria ed in particolare nei confronti dell’Ufficio del Territorio di denunciare la variazione catastale e richiedere, conseguentemente, una nuova rendita catastale, ma non incide sul contratto di locazione che rimane valido ed efficace tra le parti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 446103, member: 31598"] La legge riserva un diverso trattamento sanzionatorio agli atti notarli di compravendita, rispetto a quelli di locazione: la mancata indicazione dei dati catastali è sanzionata per i primi, con la nullità del rogito, mentre per le locazioni, la medesima mancanza non rende nullo il contratto di locazione, ma espone il locatore ad una sanzione amministrativa. Il contratto rimane valido ed efficace tra le parti e l’inquilino non può sottrarsi al pagamento del canone, invocando tale anomalia. La norma, in sostanza, rende impossibile registrare contratti relativi ad immobili non censiti, salvo non siano in corso di accatastamento (mod. RLI, quadro C, casella IN VIA DI ACCATASTAMENTO). Diverso il discorso sulle difformità catastali rispetto all’uso effettivo (per inciso, il software telematico RLI rileva l'anomalia e la pone all'attenzione del compilatore (ad es. un contratto L1 e un immobile A/10). La destinazione catastale costituisce una qualificazione tributaria dell’immobile che non rileva nei rapporti contrattuali tra privati. In termini di diritto privato, se il conduttore è al corrente della diversa destinazione catastale dei locali (ad esempio ad uso abitativo, invece che ad uso ufficio), e si assume contrattualmente – con espressa clausola - il rischio economico dell’impossibilità di utilizzazione dell’immobile come rientrante nella normalità dell’esecuzione della prestazione, non ci sono ripercussioni civilistiche (Cass. n°1398/2011). Senza entrare nella questione IUC, è comunque opportuno, ai fini fisco-catastali, che il locatore richieda la voltura catastale per adeguarla al contratto d’affitto. L’avere mutato la destinazione dell’immobile determina, infatti, l’obbligo del proprietario nei confronti dell’Amministrazione tributaria ed in particolare nei confronti dell’Ufficio del Territorio di denunciare la variazione catastale e richiedere, conseguentemente, una nuova rendita catastale, ma non incide sul contratto di locazione che rimane valido ed efficace tra le parti. [/QUOTE]
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Contratto locazione nullo per dati incompleti
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