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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Contratto locazione per studenti universitari e facoltà disdetta del locatore ex art 3 L. 431/98
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Testo
<blockquote data-quote="Alehandro1959" data-source="post: 569295" data-attributes="member: 74263"><p>Buongiorno a tutti, avrei necessità di un parere sul seguente argomento.</p><p>Sono proprietario di un piccolo appartamento , concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il <em>tipo di contratto obbligatorio</em> di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018.</p><p></p><p></p><p></p><p>Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.</p><p></p><p></p><p></p><p>A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto <em>l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e <em>n. 431/98</em></em> o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali</p><p></p><p>nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".</p><p></p><p></p><p></p><p><u>Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98</u>, <u>con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.</u></p><p></p><p>( Preciso che <em>non ho inserito nel contratto </em>alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).</p><p></p><p></p><p></p><p>Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari).</p><p></p><p></p><p></p><p>Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alehandro1959, post: 569295, member: 74263"] Buongiorno a tutti, avrei necessità di un parere sul seguente argomento. Sono proprietario di un piccolo appartamento , concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il [I]tipo di contratto obbligatorio[/I] di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018. Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018. A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto [I]l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e [I]n. 431/98[/I][/I] o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3". [U]Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98[/U], [U]con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.[/U] ( Preciso che [I]non ho inserito nel contratto [/I]alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto). Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari). Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale. [/QUOTE]
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