Alehandro1959

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, avrei necessità di un parere sul seguente argomento.
Sono proprietario di un piccolo appartamento , concesso in locazione abitativa con contratto di natura transitoria per studenti universitari ( stipulato utilizzando il tipo di contratto obbligatorio di cui all'allegato E al D.M. 30 dicembre 2002) con durata 01.10.2016 – 31.03.2018.



Recentemente ho posto in vendita l'appartamento ed alcuni potenziali acquirenti mi chiedono informazioni sulla possibilità di risolvere il contratto alla data del 31.03.2018.



A mio sommesso avviso questo non mi pare possibile, in quanto l'art 16, ultimo periodo, del succitato allegato E (e quindi del contratto in essere) prevede espressamente che : " Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali

nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3".



Pertanto dovrebbe trovare applicazione - se non altro in via analogica- la procedura di cui all'art. 3, comma 1, lett. g), della Legge n. 431/98, con preavviso- da inviare al conduttore almeno 6 mesi prima - a far luogo dalla prima scadenza naturale del contratto, che corrisponde nella specie appunto al 31 marzo 2018.

( Preciso che non ho inserito nel contratto alcuna clausola specifica che espressamente preveda la succitata facoltà di disdetta del locatore, ma a mio avviso la stessa dovrebbe comunque operare in virtù del richiamo effettuato all'art 3 L.431/98 dal richiamato allegato E DM 30.12.2002 e quindi dal mio contratto).



Nell'ipotesi in cui conveniate con le mie argomentazioni, vorrei sapere anche se il preavviso al conduttore debba essere effettuato alla prima scadenza con 6 mesi di anticipo (come da anzidetto art 3 L 431/98) ovvero con soli 3 mesi, come indicatomi da alcune agenzie immobiliari).



Non mi parrebbe invece applicabile la procedura di rinuncia al rinnovo prevista dall'art. 2, 2° e 3° periodo, della richiamata legge 431/98, in quanto espressamente riferita ai contratti ordinari di durata quadriennale.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dovresti fare riferimento agli accordi territoriali di Pisa.
In genere comunque i contratti transitori per studenti si rinnovano per ugual periodo, ( massimo 3 anni) , il contratto termina il 30Settembre 2019. Per quanto riguarda il preavviso della disdetta, non compete al Locatore, bensì al conduttore che ha facoltà di recesso come dicono i colleghi 3 mesi prima se non 1 mese prima, secondo gli Accordi territoriali dove si trova l'immobile.
Anche se non hai inserito altre clausole,valgono quelle previste nella modulistica apposita degli Accordi territoriali .
Per esperienza ti posso dire che con gli studenti ci si accorda sempre.
 

Alehandro1959

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ringrazio per la cortese risposta! Devo dire che sono un po' deluso, perché alcuni avvocati in via informale mi avevano detto che mi competeva una facoltà di disdetta ex art 3 L. 431/98, con preavviso di 6 mesi dopo la 1^scadenza naturale, in virtù del richiamo alla legge medesima operato dall'ultimo art. dell'All.E DM 30.12.2002, secondo il quale " per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione il codice civile, la legge 431/98....etc". Comunque mi conforta il fatto che secondo la sua esperienza, è possibile trovare un accordo con gli studenti universitari ( anche se il mi inquilino è già laureato e sta facendo un dottorato di 3 anni, quindi è assai scafato). Grazie e cordiali saluti
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
L'art.3 della legge 431, si riferisce ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'art.2 ( canoni liberi minimo 4 anni e a quelli del comma 3 ( canoni concordati) che non possono avere durata inferiore ai 3 anni ( comma 5). Ora, passare al minimo di 18 mesi per inviare una disdetta, non ne vedo il capo. Certo che se alcuni Avvocati in via informale hanno trovato l'escamotage, mi inchino, e sarebbe interessante capire come.
 

Alehandro1959

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ti allego consulenza telefonica-che puoi aprire con VLC- di un Avvocato che mi da pienamente ragione circa l'applicabilità dell'art 3 L. 431/98 ai contratti x studenti universitari, proprio in virtù del richiamo operato dall'ultimo articolo, ultimo periodo, dell'allegato E al DM 30.12.2002. Ciao e saluti
 

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dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Rispetto al video non sono per niente soddisfatto, il legale non ha mai parlato di contratto transitorio e non esamina il tuo contratto ma ciò che riporti tu. Manda pure la tua disdetta male che vada non serve a niente.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Rispetto al video non sono per niente soddisfatto, il legale non ha mai parlato di contratto transitorio e non esamina il tuo contratto ma ciò che riporti tu. Manda pure la tua disdetta male che vada non serve a niente.
Rettifico, se il tuo conduttore poi se ne va in seguito alla tua disdetta, ed a lui risultasse che non potevi mandarlo via, ti chiede il risarcimento danni!
Magari fatti fare la causa gratis e se va male, il risarcimento lo fai pagare a quell'Avvocato:)
 

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