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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 611653" data-attributes="member: 56079"><p>Siamo in una situazione in cui esistono due normative che si applicano in base ai rinnovi degli accordi territoriali, nel senso che la nuova normativa si applica solo dopo il rinnovo delle accordi territoriali successivi al gennaio 2017.</p><p></p><p>Sia nella "vecchia" normativa che nella "nuova" normativa per i contratti transitori sopra ai 30 giorni, la transitorietà va "documenta" e non solo "dichiarata". Per cui bene fa il commercialista a richiedere l'allegazione dei documenti.</p><p></p><p>Con la nuova norma (in caso di rinnovo degli accordi) è possibile inserire delle condizioni di transitorietà non previste dagli accordi e non documentabili purchè avvallate da certificazione rilasciata dalle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari o degli inquilini.</p><p></p><p>Per i contratti concordati secondo la "vecchia" normativa il canone è obbligatoriamente concordato solo per le aree metropolitane, loro comuni confinanti e capoluoghi di provincia. Il canone concordato consente la cedolare al 15%</p><p></p><p>Per gli altri comuni ad alta tensione abitativa non rientranti in quelli precedentemente elencati è possibile scegliere tra canone libero e canone concordato. La scelta per il canone concordato consente di fruire per la cedolare al 15% anzichè 21%</p><p></p><p>Per tutti gli altri comuni è possibile sempre la scelta tra canone libero e concordato ma l'eventuale cedolare resta sempre al 21%</p><p></p><p>Con la nuova normativa la distinzione sarà solo tra comuni oltre i 10.000 abitanti e comuni sotto ai 10.000 abitanti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 611653, member: 56079"] Siamo in una situazione in cui esistono due normative che si applicano in base ai rinnovi degli accordi territoriali, nel senso che la nuova normativa si applica solo dopo il rinnovo delle accordi territoriali successivi al gennaio 2017. Sia nella "vecchia" normativa che nella "nuova" normativa per i contratti transitori sopra ai 30 giorni, la transitorietà va "documenta" e non solo "dichiarata". Per cui bene fa il commercialista a richiedere l'allegazione dei documenti. Con la nuova norma (in caso di rinnovo degli accordi) è possibile inserire delle condizioni di transitorietà non previste dagli accordi e non documentabili purchè avvallate da certificazione rilasciata dalle associazioni di categoria rappresentative dei proprietari o degli inquilini. Per i contratti concordati secondo la "vecchia" normativa il canone è obbligatoriamente concordato solo per le aree metropolitane, loro comuni confinanti e capoluoghi di provincia. Il canone concordato consente la cedolare al 15% Per gli altri comuni ad alta tensione abitativa non rientranti in quelli precedentemente elencati è possibile scegliere tra canone libero e canone concordato. La scelta per il canone concordato consente di fruire per la cedolare al 15% anzichè 21% Per tutti gli altri comuni è possibile sempre la scelta tra canone libero e concordato ma l'eventuale cedolare resta sempre al 21% Con la nuova normativa la distinzione sarà solo tra comuni oltre i 10.000 abitanti e comuni sotto ai 10.000 abitanti. [/QUOTE]
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