Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Contratto per concessione in uso di parti del proprio studio ad altro professionista per uso diverso
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 428400" data-attributes="member: 31598"><p>Una prima, nonché più semplice ipotesi è quella in cui la sublocazione in questione sia fine a sé stessa, cioè non vi sia null’altro. Esemplifico: è il caso in cui il conduttore abbia affittato un ufficio ed intenda subaffittare (salvo diniego del locatore) ad un terzo alcune stanze vuote oppure attrezzate (con probabile uso in comune della sala di aspetto e del bagno), si che quest’ultimo vi possa svolgere la sua attività professionale. Le prestazioni derivanti dai rapporti di sublocazione risultano autonomamente assoggettate a tassazione secondo i criteri previsti per i contratti di locazione cui mutuano i caratteri contrattuali.</p><p></p><p>Al più, nell’insorgenza prospettata, qualora i servizi resi al professionista in parola non si limitano - come pare - a quelli di puro subaffitto, ma ne comprendono altri, di natura diversa, quali ad esempio servizi postali, utilizzo della connessione internet, pulizie dei locali ecc., si potrebbe ipotizzare la stipula di un contratto di “<em>prestazioni di servizio complesse</em>” (che la prassi comunemente definisce “<em>contratto di service</em>”).</p><p></p><p>In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il contratto con cui si concede una porzione di un immobile all’interno di un ufficio, con fruizione delle strutture e dei servizi collegati all’uso commerciale del bene, non può inquadrarsi in un rapporto di locazione. Alle stesse conclusioni è giunta, con sufficiente chiarezza, nel marzo 2007 la stessa Amministrazione finanziaria che, con la circolare n°12/E, al par. 8.1, ha escluso la presenza di un contratto di mera locazione immobiliare, qualora, oltre la messa a disposizione passiva di una superficie e di uno spazio, viene fornita all’utilizzatore una pluralità di servizi diversi da quelli che caratterizzano la locazione: in tal caso, anche per l’Agenzia delle Entrate, “<em>non si è in presenza di una locazione</em>”.</p><p></p><p>La registrazione di questo contratto, avente natura atipica, entro 20 giorni dalla data dell’atto (non è una locazione), sconta l’imposta di registro (si paga una sola volta, se è previsto un unico periodo contrattuale) in termine fisso (€ 200,00) mediante presentazione in ufficio del mod. F23 (cod. trib. 109T) unitamente al mod. 69 (non è una locazione) ed è soggetto ad aliquota IVA che colpisce non l’immobile strumentale, ma la prestazione di servizi prestata da soggetto IVA (vedi la circolare n°58/2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, al par. 2.3 “<em>Ripartizioni delle spese comuni tra professionisti</em>”, a cui ti rimando, che fornisce utili indicazioni su come gestire redditualmente l’intera operazione).</p><p></p><p>Ricordo che, sotto il profilo fiscale, le singole concrete casistiche (riparto IVA compreso) afferenti rapporti sinergici tra professionisti in co-working, possono essere molteplici e differenziate: da qui i comportamenti, spesso non uniformi da parte dei vari uffici locali delle Entrate a cui è sempre bene preventivamente sottoporre (per evitare future sorprese) il particolare negozio che si intende registrare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 428400, member: 31598"] Una prima, nonché più semplice ipotesi è quella in cui la sublocazione in questione sia fine a sé stessa, cioè non vi sia null’altro. Esemplifico: è il caso in cui il conduttore abbia affittato un ufficio ed intenda subaffittare (salvo diniego del locatore) ad un terzo alcune stanze vuote oppure attrezzate (con probabile uso in comune della sala di aspetto e del bagno), si che quest’ultimo vi possa svolgere la sua attività professionale. Le prestazioni derivanti dai rapporti di sublocazione risultano autonomamente assoggettate a tassazione secondo i criteri previsti per i contratti di locazione cui mutuano i caratteri contrattuali. Al più, nell’insorgenza prospettata, qualora i servizi resi al professionista in parola non si limitano - come pare - a quelli di puro subaffitto, ma ne comprendono altri, di natura diversa, quali ad esempio servizi postali, utilizzo della connessione internet, pulizie dei locali ecc., si potrebbe ipotizzare la stipula di un contratto di “[I]prestazioni di servizio complesse[/I]” (che la prassi comunemente definisce “[I]contratto di service[/I]”). In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il contratto con cui si concede una porzione di un immobile all’interno di un ufficio, con fruizione delle strutture e dei servizi collegati all’uso commerciale del bene, non può inquadrarsi in un rapporto di locazione. Alle stesse conclusioni è giunta, con sufficiente chiarezza, nel marzo 2007 la stessa Amministrazione finanziaria che, con la circolare n°12/E, al par. 8.1, ha escluso la presenza di un contratto di mera locazione immobiliare, qualora, oltre la messa a disposizione passiva di una superficie e di uno spazio, viene fornita all’utilizzatore una pluralità di servizi diversi da quelli che caratterizzano la locazione: in tal caso, anche per l’Agenzia delle Entrate, “[I]non si è in presenza di una locazione[/I]”. La registrazione di questo contratto, avente natura atipica, entro 20 giorni dalla data dell’atto (non è una locazione), sconta l’imposta di registro (si paga una sola volta, se è previsto un unico periodo contrattuale) in termine fisso (€ 200,00) mediante presentazione in ufficio del mod. F23 (cod. trib. 109T) unitamente al mod. 69 (non è una locazione) ed è soggetto ad aliquota IVA che colpisce non l’immobile strumentale, ma la prestazione di servizi prestata da soggetto IVA (vedi la circolare n°58/2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, al par. 2.3 “[I]Ripartizioni delle spese comuni tra professionisti[/I]”, a cui ti rimando, che fornisce utili indicazioni su come gestire redditualmente l’intera operazione). Ricordo che, sotto il profilo fiscale, le singole concrete casistiche (riparto IVA compreso) afferenti rapporti sinergici tra professionisti in co-working, possono essere molteplici e differenziate: da qui i comportamenti, spesso non uniformi da parte dei vari uffici locali delle Entrate a cui è sempre bene preventivamente sottoporre (per evitare future sorprese) il particolare negozio che si intende registrare. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
Esercitare la Professione di Agente Immobiliare
Contratto per concessione in uso di parti del proprio studio ad altro professionista per uso diverso
Alto