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Contratto preliminare: a chi competono i costi di registrazione?
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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 658580"><p>La registrazione del contratto preliminare di compravendita è obbligatoria. </p><p></p><p>Secondo quanto previsto dalla legge, la registrazione del contratto deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione oppure 30 giorni se il contratto è redatto con un notaio.</p><p></p><p>Ora cerco una fonte.</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/298419_obbligo-registrazione-preliminare#Il_compromesso_e_obbligatorio[/URL]</p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Il contratto preliminare deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate?</strong></span></p><p>Come anticipato, il contratto preliminare, una volta firmato, va <strong>registrato</strong>. La registrazione non è altro che la presentazione (in via telematica) del contratto all’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’<strong>imposta di registro</strong>.</p><p>La legge fissa un termine entro cui deve avvenire tale adempimento: 20 giorni dalla sottoscrizione oppure 30 giorni se il contratto è redatto con l’intervento di un notaio (ossia o con scrittura privata autenticata o con atto pubblico).</p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Che succede se il contratto preliminare non viene registrato?</strong></span></p><p>La <strong>mancata registrazione del compromesso</strong> implica un’<span style="color: rgb(226, 80, 65)"><strong>evasione fiscale di minor conto che darà luogo a un eventuale accertamento fiscale</strong></span>. Chiaramente, affinché ciò avvenga è necessario che l’Agenzia delle Entrate sia al corrente dell’esistenza del compromesso, prova che non è facile raggiungere se l’esistenza del compromesso non viene citata nel contratto definitivo di compravendita.</p><p></p><p>Al contrario di quanto avviene nell’affitto, però, la mancata registrazione del contratto non implica l’inesistenza dell’atto che, comunque, spiega effetti tra le parti vincolandole entrambe e consentendo loro, in caso di inadempimento, di ricorrere al giudice (vedi paragrafi precedenti).</p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Il contratto preliminare deve essere <u>trascritto </u>nei registri immobiliari?</strong></span></p><p>Diversa dalla registrazione e, questa volta, <strong>non obbligatoria</strong> è, invece, la <strong>trascrizione del compromesso nei registri immobiliari</strong>. La registrazione serve a<u> garantire la prevalenza tra due acquirenti dello stesso bene e a consentire, a chi ha trascritto per prima, di ottenere l’immobile.</u></p><p></p><p></p><p>Come ulteriore fonte:</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/registrazione-atti/scheda-informativa-registrazione-atti[/URL]</p><p></p><p>... la pagina del sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che dice testualmente:</p><p></p><p>In generale <strong><u>devono </u></strong>essere registrati:</p><ul> <li data-xf-list-type="ul">gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato</li> <li data-xf-list-type="ul">gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi</li> <li data-xf-list-type="ul">i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)</li> <li data-xf-list-type="ul">i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 658580"] La registrazione del contratto preliminare di compravendita è obbligatoria. Secondo quanto previsto dalla legge, la registrazione del contratto deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione oppure 30 giorni se il contratto è redatto con un notaio. Ora cerco una fonte. [URL unfurl="true"]https://www.laleggepertutti.it/298419_obbligo-registrazione-preliminare#Il_compromesso_e_obbligatorio[/URL] [SIZE=6][B]Il contratto preliminare deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate?[/B][/SIZE] Come anticipato, il contratto preliminare, una volta firmato, va [B]registrato[/B]. La registrazione non è altro che la presentazione (in via telematica) del contratto all’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’[B]imposta di registro[/B]. La legge fissa un termine entro cui deve avvenire tale adempimento: 20 giorni dalla sottoscrizione oppure 30 giorni se il contratto è redatto con l’intervento di un notaio (ossia o con scrittura privata autenticata o con atto pubblico). [SIZE=6][B]Che succede se il contratto preliminare non viene registrato?[/B][/SIZE] La [B]mancata registrazione del compromesso[/B] implica un’[COLOR=rgb(226, 80, 65)][B]evasione fiscale di minor conto che darà luogo a un eventuale accertamento fiscale[/B][/COLOR]. Chiaramente, affinché ciò avvenga è necessario che l’Agenzia delle Entrate sia al corrente dell’esistenza del compromesso, prova che non è facile raggiungere se l’esistenza del compromesso non viene citata nel contratto definitivo di compravendita. Al contrario di quanto avviene nell’affitto, però, la mancata registrazione del contratto non implica l’inesistenza dell’atto che, comunque, spiega effetti tra le parti vincolandole entrambe e consentendo loro, in caso di inadempimento, di ricorrere al giudice (vedi paragrafi precedenti). [SIZE=6][B]Il contratto preliminare deve essere [U]trascritto [/U]nei registri immobiliari?[/B][/SIZE] Diversa dalla registrazione e, questa volta, [B]non obbligatoria[/B] è, invece, la [B]trascrizione del compromesso nei registri immobiliari[/B]. La registrazione serve a[U] garantire la prevalenza tra due acquirenti dello stesso bene e a consentire, a chi ha trascritto per prima, di ottenere l’immobile.[/U] Come ulteriore fonte: [URL unfurl="true"]https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/registrazione-atti/scheda-informativa-registrazione-atti[/URL] ... la pagina del sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che dice testualmente: In generale [B][U]devono [/U][/B]essere registrati: [LIST] [*]gli atti formati per iscritto nel Territorio dello Stato [*]gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi [*]i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite) [*]i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). [/LIST] [/QUOTE]
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