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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 350093" data-attributes="member: 31598"><p>Riciao bangloo! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Provo a risponderti in questo modo. Secondo la ricostruzione prevalente in giurisprudenza, la sublocazione è strettamente dipendente dal rapporto principale dal quale deriva, con la conseguenza che l’estinzione di quest’ultimo (come nel caso di specie), fa venir meno anche il rapporto derivato. La legge (come, per altro, il codice civile) non disciplina in modo autonomo i contratti di locazione da quelli di sublocazione, in quanto la disciplina generale appare unitaria e si estende sia alle locazioni che alle sublocazioni. Vero è, però, che, con riguardo ai contratti di sublocazione, alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, fiscalmente, considerano la sublocazione come un contratto autonomo e indipendente dalla locazione principale.</p><p></p><p>Come uscirne? Solo un accordo tra le parti può superare l’”empasse” determinato dal caso di specie (non esiste normativa di prassi in materia). A mio modesto e opinabile parere, due le strade percorribili: la percorribilità dipende anche dal modo in cui l’ufficio di competenza interpreta il contratto di sublocazione (se come contratto autonomo o come contratto subordinato al principale).</p><p></p><p>La prima strada (più tortuosa): il rapporto derivato, a fini tributari, continua a dispiegare i suoi effetti tra le parti, non più sotto forma di contratto di sublocazione, ma – rivestendo ora il conduttore-sublocatore la figura giuridica di locatore a tutti gli effetti – sotto forma di un vero e proprio contratto di locazione. In ordine al trattamento tributario, l’imposta di registro, assolta in sede di successione, copre il cambio di titolarità.</p><p></p><p>La seconda (più lineare): estinto (a costo zero, come si è detto) il rapporto principale, divenuto impossibile, e, per trascinamento il rapporto derivato da esso, senza necessità di disdetta alcuna da parte del subconduttore (non si tratta di una disdetta voluta, ma piuttosto subita, non da lui richiesta e non da lui gestibile: gli uffici locali, in genere, richiedono, comunque, il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro anche se il contratto di subaffitto viene a cessare non per volontà consensuale), si dà luogo ad un nuovo rapporto di locazione tra le parti.</p><p></p><p>In ogni caso, appare più che mai opportuno che la situazione venutasi a creare sia posta tempestivamente all’attenzione del responsabile della società in questione e dell’Agenzia delle Entrate. Detta società dovrà, quantomeno, comunicare l’evento verificatosi al momento dell’apertura della successione all’ufficio di competenza e seguirne le procedure consigliate.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 350093, member: 31598"] Riciao bangloo! :) Provo a risponderti in questo modo. Secondo la ricostruzione prevalente in giurisprudenza, la sublocazione è strettamente dipendente dal rapporto principale dal quale deriva, con la conseguenza che l’estinzione di quest’ultimo (come nel caso di specie), fa venir meno anche il rapporto derivato. La legge (come, per altro, il codice civile) non disciplina in modo autonomo i contratti di locazione da quelli di sublocazione, in quanto la disciplina generale appare unitaria e si estende sia alle locazioni che alle sublocazioni. Vero è, però, che, con riguardo ai contratti di sublocazione, alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, fiscalmente, considerano la sublocazione come un contratto autonomo e indipendente dalla locazione principale. Come uscirne? Solo un accordo tra le parti può superare l’”empasse” determinato dal caso di specie (non esiste normativa di prassi in materia). A mio modesto e opinabile parere, due le strade percorribili: la percorribilità dipende anche dal modo in cui l’ufficio di competenza interpreta il contratto di sublocazione (se come contratto autonomo o come contratto subordinato al principale). La prima strada (più tortuosa): il rapporto derivato, a fini tributari, continua a dispiegare i suoi effetti tra le parti, non più sotto forma di contratto di sublocazione, ma – rivestendo ora il conduttore-sublocatore la figura giuridica di locatore a tutti gli effetti – sotto forma di un vero e proprio contratto di locazione. In ordine al trattamento tributario, l’imposta di registro, assolta in sede di successione, copre il cambio di titolarità. La seconda (più lineare): estinto (a costo zero, come si è detto) il rapporto principale, divenuto impossibile, e, per trascinamento il rapporto derivato da esso, senza necessità di disdetta alcuna da parte del subconduttore (non si tratta di una disdetta voluta, ma piuttosto subita, non da lui richiesta e non da lui gestibile: gli uffici locali, in genere, richiedono, comunque, il pagamento dell’imposta di registro nella misura fissa di 67 euro anche se il contratto di subaffitto viene a cessare non per volontà consensuale), si dà luogo ad un nuovo rapporto di locazione tra le parti. In ogni caso, appare più che mai opportuno che la situazione venutasi a creare sia posta tempestivamente all’attenzione del responsabile della società in questione e dell’Agenzia delle Entrate. Detta società dovrà, quantomeno, comunicare l’evento verificatosi al momento dell’apertura della successione all’ufficio di competenza e seguirne le procedure consigliate. [/QUOTE]
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