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Contratto uso foresteria: è ancora stipulabile?
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Testo
<blockquote data-quote="Fabio Agostini" data-source="post: 186971" data-attributes="member: 5171"><p>Signori cari,</p><p>il contratto di locazione ad uso foresteria non esiste più. Sorvoliamo sul fatto che l'agenzia delle entrate registra ogni tipo di contratto, anche i più fantasiosi (e ne ho visti) in tema di durata. Precisiamo che oltre ai canonici 4+4 e 3+2 (concordati) i contratti "brevi" sono disciplinati solo e solamente dall'art. 5 della L. 431/98. Punto. Non vi sono altri tipi di contratto. Le caratteristiche di tali contratti sono state individuate dal DM 5.3.1999 che indica i criteri da seguire per la stipula dei contratti di locazione di natura transitoria:</p><p>- durata compresa tra 1 e 18 mesi</p><p>- dichiarazione del locatore e del conduttore che comprovino le rispettive esigenze di dare e di prendere in locazione l'immobile per una breve durata</p><p>- la misura del canone (attenzione!!) deve corrispondere a quella massima indicata in apposite tabelle predisposte in base agli accordi territoriali </p><p>Inoltre il conduttore non può avere la residenza nello stesso comune ove è situato l'immobile.</p><p>L'esigenza di transitorietà comunque può riguardare sia il locatore che il conduttore.</p><p>Fate attenzione perché se anche una sola di queste condizioni non è rispettata il conduttore ha la facoltà di convertire il suddetto contratto in 4+4. Per concludere, se era il locatore che aveva esigenze di transitorietà all'atto della stipula ed ha riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo faccia entro il termine di 6 mesi da tale data, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 della 431 (4+4) o, in alternativa, a un risarcimento pari a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.</p><p>Ecco i motivi della scarsa diffusione di tali tipi di contratto.</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Fabio Agostini, post: 186971, member: 5171"] Signori cari, il contratto di locazione ad uso foresteria non esiste più. Sorvoliamo sul fatto che l'agenzia delle entrate registra ogni tipo di contratto, anche i più fantasiosi (e ne ho visti) in tema di durata. Precisiamo che oltre ai canonici 4+4 e 3+2 (concordati) i contratti "brevi" sono disciplinati solo e solamente dall'art. 5 della L. 431/98. Punto. Non vi sono altri tipi di contratto. Le caratteristiche di tali contratti sono state individuate dal DM 5.3.1999 che indica i criteri da seguire per la stipula dei contratti di locazione di natura transitoria: - durata compresa tra 1 e 18 mesi - dichiarazione del locatore e del conduttore che comprovino le rispettive esigenze di dare e di prendere in locazione l'immobile per una breve durata - la misura del canone (attenzione!!) deve corrispondere a quella massima indicata in apposite tabelle predisposte in base agli accordi territoriali Inoltre il conduttore non può avere la residenza nello stesso comune ove è situato l'immobile. L'esigenza di transitorietà comunque può riguardare sia il locatore che il conduttore. Fate attenzione perché se anche una sola di queste condizioni non è rispettata il conduttore ha la facoltà di convertire il suddetto contratto in 4+4. Per concludere, se era il locatore che aveva esigenze di transitorietà all'atto della stipula ed ha riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo faccia entro il termine di 6 mesi da tale data, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 della 431 (4+4) o, in alternativa, a un risarcimento pari a 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto. Ecco i motivi della scarsa diffusione di tali tipi di contratto. Saluti. [/QUOTE]
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