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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 413809" data-attributes="member: 31598"><p>Se il locale in questione appartiene alla categoria catastale C/2 (magazzino per depositare, in genere, merce di vario tipo), all’interno del quale non viene esercitata alcuna attività di vendita , in quanto non è un negozio (C/1), nè un laboratorio di arti e mestieri (C/3), e neppure una autorimessa (C/6), ovvero se la locazione non è collegata, in senso funzionale, all'esercizio di una delle attività imprenditoriali di cui all’art. 27 della legge di riforma del 1978, la durata della locazione, per disciplina normativa, è libera, con piena libertà da parte dei contraenti di disciplinare il contenuto contrattuale. Ne consegue che è possibile pattuire preventivamente una clausola di scioglimento del rapporto (da esercitarsi in qualsiasi momento da entrambe le parti) contenente un preavviso in tempi più rapidi di quelli previsti dalla legge speciale (anche inferiore ai 30 giorni). Tale clausola non sottrae comunque il locatore dal rischio che il conduttore permanga nella detenzione dell’immobile, non asportando i beni rimasti all’interno del locale oltre il termine di preavviso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 413809, member: 31598"] Se il locale in questione appartiene alla categoria catastale C/2 (magazzino per depositare, in genere, merce di vario tipo), all’interno del quale non viene esercitata alcuna attività di vendita , in quanto non è un negozio (C/1), nè un laboratorio di arti e mestieri (C/3), e neppure una autorimessa (C/6), ovvero se la locazione non è collegata, in senso funzionale, all'esercizio di una delle attività imprenditoriali di cui all’art. 27 della legge di riforma del 1978, la durata della locazione, per disciplina normativa, è libera, con piena libertà da parte dei contraenti di disciplinare il contenuto contrattuale. Ne consegue che è possibile pattuire preventivamente una clausola di scioglimento del rapporto (da esercitarsi in qualsiasi momento da entrambe le parti) contenente un preavviso in tempi più rapidi di quelli previsti dalla legge speciale (anche inferiore ai 30 giorni). Tale clausola non sottrae comunque il locatore dal rischio che il conduttore permanga nella detenzione dell’immobile, non asportando i beni rimasti all’interno del locale oltre il termine di preavviso. [/QUOTE]
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