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<blockquote data-quote="masty" data-source="post: 175629" data-attributes="member: 26098"><p>Ciao e grazie della risposta,</p><p></p><p>nel preliminare oltre alla data con dicitura "entro e non oltre" abbiamo anche indicato "Tale termine è stato convenuto nella considerazione della necessità degli acquirenti di disporre dell'abitazione entro tale data".</p><p>Questo su indicazione del Notaio in quanto il termine "perentorio" aveva delle contronindicazioni.</p><p></p><p>In effetti nelle motivazioni della cassazione leggo "“il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, <strong>risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.</strong> Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”.</p><p></p><p>Con a frase di cui sopra dovrebbe, in effetti, "inequivocabilmente risultare la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo."</p><p></p><p>Saluti</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="masty, post: 175629, member: 26098"] Ciao e grazie della risposta, nel preliminare oltre alla data con dicitura "entro e non oltre" abbiamo anche indicato "Tale termine è stato convenuto nella considerazione della necessità degli acquirenti di disporre dell'abitazione entro tale data". Questo su indicazione del Notaio in quanto il termine "perentorio" aveva delle contronindicazioni. In effetti nelle motivazioni della cassazione leggo "“il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, [B]risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.[/B] Tale volontà non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”. Con a frase di cui sopra dovrebbe, in effetti, "inequivocabilmente risultare la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo." Saluti [/QUOTE]
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