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Testo
<blockquote data-quote="Andreee85" data-source="post: 650748" data-attributes="member: 79137"><p>Ti allego l'art. 91 del Decreto Legge del 17 marzo 2020</p><p></p><p>Art. 91 </p><p> </p><p>(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali</p><p>derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di</p><p> anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) </p><p> </p><p> 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6,</p><p>convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il</p><p>comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di</p><p>contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini</p><p>dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e</p><p>1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente</p><p>all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati</p><p>o omessi adempimenti.". </p><p> - All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile</p><p>2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole:</p><p>"L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita</p><p>anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo</p><p>32, comma 8, del presente codice,".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Andreee85, post: 650748, member: 79137"] Ti allego l'art. 91 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) 1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.". - All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,". [/QUOTE]
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