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Cosa posso e cosa non posso fare in un sottotetto non abitabile?
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Testo
<blockquote data-quote="leonard" data-source="post: 86080" data-attributes="member: 11300"><p>......qui dissento da spalti.</p><p></p><p>Sono da ritenersi abusive tutte le opere di trasformazione del sottotetto di un immobile in mansarda destinata ad abitazione, eseguite senza la prevista concessione edilizia e senza che possa essere applicata la sanatoria prevista per gli abusi edilizi, per poter usufruire del condono edilizio è infatti necessario che sia provata l’anteriorità dei manufatti al termine del 31 dicembre 1993, indicato dalla legge 924/1994 e, qualora tale prova manchi (e a maggior ragione ove sussista la prova contraria), le opere realizzate sono abusive, a nulla rilevando la presentazione della domanda di concessione in sanatoria relativa a pretesa manutenzione ordinaria di parti del tetto e del sottotetto (App. Milano, 14 aprile 1999). </p><p><u>Perché si verifichi l’abuso edilizio consistente nella trasformazione da semplice sottotetto ad appartamento di civile abitazione <em><u>non è sufficiente l’uso saltuario a dormitorio, ma è necessaria la realizzazione di opere interne atte a soddisfare effettivamente finalità abitative (tramezzature, finestre, servizi igienici, impianti di acqua e gas, pavimenti ecc.), </u></em></u>le quali sono sanabili, a norma dell’art. 31, legge 47 del 28 febbraio 1985, solo qualora siano state completate funzionalmente alla data del 1° ottobre 1983; se ciò non avviene, nessun rilievo può essere attribuito alla domanda di concessione in sanatoria e relativamente a essa non si può formare il silenzio accoglimento previsto dal comma 12 dell’art. 35, legge 47/1985 (TAR Piemonte, Sez. I, n. 215 dell’8 giugno 1991).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="leonard, post: 86080, member: 11300"] ......qui dissento da spalti. Sono da ritenersi abusive tutte le opere di trasformazione del sottotetto di un immobile in mansarda destinata ad abitazione, eseguite senza la prevista concessione edilizia e senza che possa essere applicata la sanatoria prevista per gli abusi edilizi, per poter usufruire del condono edilizio è infatti necessario che sia provata l’anteriorità dei manufatti al termine del 31 dicembre 1993, indicato dalla legge 924/1994 e, qualora tale prova manchi (e a maggior ragione ove sussista la prova contraria), le opere realizzate sono abusive, a nulla rilevando la presentazione della domanda di concessione in sanatoria relativa a pretesa manutenzione ordinaria di parti del tetto e del sottotetto (App. Milano, 14 aprile 1999). [U]Perché si verifichi l’abuso edilizio consistente nella trasformazione da semplice sottotetto ad appartamento di civile abitazione [I][U]non è sufficiente l’uso saltuario a dormitorio, ma è necessaria la realizzazione di opere interne atte a soddisfare effettivamente finalità abitative (tramezzature, finestre, servizi igienici, impianti di acqua e gas, pavimenti ecc.), [/U][/I][/U]le quali sono sanabili, a norma dell’art. 31, legge 47 del 28 febbraio 1985, solo qualora siano state completate funzionalmente alla data del 1° ottobre 1983; se ciò non avviene, nessun rilievo può essere attribuito alla domanda di concessione in sanatoria e relativamente a essa non si può formare il silenzio accoglimento previsto dal comma 12 dell’art. 35, legge 47/1985 (TAR Piemonte, Sez. I, n. 215 dell’8 giugno 1991). [/QUOTE]
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Cosa posso e cosa non posso fare in un sottotetto non abitabile?
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