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Testo
<blockquote data-quote="giuliofimaa" data-source="post: 31959" data-attributes="member: 3476"><p>La disdetta, o meglio diniego di rinnovo, dopo 12 anni di locazione non deve essere motivata dal locatore e inviata al conduttore 12 mesi prima della scadenza contrattuale. Non è necessario che Il coinduttore, perchè la disdetta abbia efficacia giuridica, accetti o risponda alla disdetta inoltrara dal Locatore al docmicilio, eletto contrattualmente dal conduttore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p><p>Ai sensi degli artt. 34 e seg. della L. 392/78 poi l'attività di officina potrebbe prò rientrare nelle attività che hanno contatto diretto con il pubblico e quindi protette per legge dalla perdita dell'avviamento commerciale da riconoscere al conduttore in 18 mensilità dell'ultimo canone percepito. L'indennizzo raddoppia nel caso in cui il nuovo conduttore eserciti un' attività similare a quella del precedente conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giuliofimaa, post: 31959, member: 3476"] La disdetta, o meglio diniego di rinnovo, dopo 12 anni di locazione non deve essere motivata dal locatore e inviata al conduttore 12 mesi prima della scadenza contrattuale. Non è necessario che Il coinduttore, perchè la disdetta abbia efficacia giuridica, accetti o risponda alla disdetta inoltrara dal Locatore al docmicilio, eletto contrattualmente dal conduttore, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai sensi degli artt. 34 e seg. della L. 392/78 poi l'attività di officina potrebbe prò rientrare nelle attività che hanno contatto diretto con il pubblico e quindi protette per legge dalla perdita dell'avviamento commerciale da riconoscere al conduttore in 18 mensilità dell'ultimo canone percepito. L'indennizzo raddoppia nel caso in cui il nuovo conduttore eserciti un' attività similare a quella del precedente conduttore. [/QUOTE]
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