Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Dati catastali errati nel contratto d'affitto
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 446985" data-attributes="member: 31598"><p>La fattispecie in discorso non è inquadrabile come omessa indicazione dei dati catastali all’interno di un atto locativo (non rileva se in regime ordinario o assoggettato a cedolare secca), ma come inesatta indicazione dell’identificativo catastale, che può esporre il locatore ad una sanzione amministrativa (DL 78/2010, art. 19, co. 15) se accertata dall’Ufficio a seguito di controlli o verifiche. Tale sanzione, però, non scatta in automatico, ma viene valutato il tipo di errore (tutti i dati catastali, rendita compresa, sono errati ovvero solo alcuni): è assai improbabile che tu venga sanzionata perché ad esempio hai indicato un subalterno o un mappale sbagliato.</p><p></p><p>Laddove, invece, il contribuente si accorga, prima della notifica da parte dell’Ufficio, di aver involontariamente indicato in contratto alcuni dati catastali errati, è bene che si rivolga all’ufficio competente (non esiste una prassi consolidata ed omogenea: dovrai, in sostanza, sondare il comportamento di quell’ufficio su cui ricade il compito di accertamento), presentando un’istanza di correzione, al fine di rimuovere l’errore formale (che, peraltro, non incide sul pagamento del debito tributario) in cui sei incorsa ed evitare una comunicazione di irregolarità. L’Ufficio, anche in questo caso, valuterà il tipo di errore e indicherà la strada per regolarizzare l’atto (variazione a terminale a seguito di semplice istanza di rettifica, atto modificativo ovvero scrittura privata, soggetta ad imposta, da allegare al testo del precedente contratto già stipulato e registrato, correzione del dato errato in sede proroga previa comunicazione all’ufficio, ecc.).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 446985, member: 31598"] La fattispecie in discorso non è inquadrabile come omessa indicazione dei dati catastali all’interno di un atto locativo (non rileva se in regime ordinario o assoggettato a cedolare secca), ma come inesatta indicazione dell’identificativo catastale, che può esporre il locatore ad una sanzione amministrativa (DL 78/2010, art. 19, co. 15) se accertata dall’Ufficio a seguito di controlli o verifiche. Tale sanzione, però, non scatta in automatico, ma viene valutato il tipo di errore (tutti i dati catastali, rendita compresa, sono errati ovvero solo alcuni): è assai improbabile che tu venga sanzionata perché ad esempio hai indicato un subalterno o un mappale sbagliato. Laddove, invece, il contribuente si accorga, prima della notifica da parte dell’Ufficio, di aver involontariamente indicato in contratto alcuni dati catastali errati, è bene che si rivolga all’ufficio competente (non esiste una prassi consolidata ed omogenea: dovrai, in sostanza, sondare il comportamento di quell’ufficio su cui ricade il compito di accertamento), presentando un’istanza di correzione, al fine di rimuovere l’errore formale (che, peraltro, non incide sul pagamento del debito tributario) in cui sei incorsa ed evitare una comunicazione di irregolarità. L’Ufficio, anche in questo caso, valuterà il tipo di errore e indicherà la strada per regolarizzare l’atto (variazione a terminale a seguito di semplice istanza di rettifica, atto modificativo ovvero scrittura privata, soggetta ad imposta, da allegare al testo del precedente contratto già stipulato e registrato, correzione del dato errato in sede proroga previa comunicazione all’ufficio, ecc.). [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Dati catastali errati nel contratto d'affitto
Alto