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Testo
<blockquote data-quote="Brisko" data-source="post: 192543" data-attributes="member: 42430"><p>Art. 4.</p><p>Assicurazione dell'immobile</p><p></p><p>1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. </p><p></p><p>Quanto sopra è stato estratto da <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm" target="_blank">Dlgs 122/2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acqu...</a></p><p>Quindi al momento dell'atto esiste l'obbligo di consegna della polizza (che non significa abbligo di riportarla in atto).</p><p>Se non viene consegnata il venditore è inadempiente e come tale si può richiedere l'annullamento del contratto (dopo aver fatto atto di diffida ad adempiere entro x giorni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Brisko, post: 192543, member: 42430"] Art. 4. Assicurazione dell'immobile 1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Quanto sopra è stato estratto da [url=http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm]Dlgs 122/2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acqu...[/url] Quindi al momento dell'atto esiste l'obbligo di consegna della polizza (che non significa abbligo di riportarla in atto). Se non viene consegnata il venditore è inadempiente e come tale si può richiedere l'annullamento del contratto (dopo aver fatto atto di diffida ad adempiere entro x giorni). [/QUOTE]
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