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<blockquote data-quote="Brisko" data-source="post: 192546" data-attributes="member: 42430"><p>Estratto sempre da <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm" target="_blank">Dlgs 122/2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acqu...</a></p><p>ecco la parte relativa alla fidejussione </p><p>Art. 2.</p><p>Garanzia fideiussoria</p><p></p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.</p><p></p><p>Come si può evincere la fidejussione è dovuta sempre quando non esiste un immediato trasferimento della proprietà (non quando l'immobile esiste o non esiste).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Brisko, post: 192546, member: 42430"] Estratto sempre da [url=http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05122dl.htm]Dlgs 122/2005 - Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acqu...[/url] ecco la parte relativa alla fidejussione Art. 2. Garanzia fideiussoria 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. Come si può evincere la fidejussione è dovuta sempre quando non esiste un immediato trasferimento della proprietà (non quando l'immobile esiste o non esiste). [/QUOTE]
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