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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Decreto Legge n. 78/2010 art. 19 comma 1 bis sulla conformità
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<blockquote data-quote="Ludogarbi" data-source="post: 296347" data-attributes="member: 51673"><p><strong><span style="color: #555555">L’art. 19, comma 4</span></strong><span style="color: #555555">, così come modificato in sede di conversione, detta nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, un ulteriore comma:</span></p><p><em><span style="color: #555555">1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, <strong>il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delledisposizioni vigenti in materia catastale.</strong> La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".</span></em></p><p><span style="color: #555555">Allora chiedo a voi la dichiarazione di conformità tra i dati catastali, le planimetrie e lo stato di fatto, nel mio atto c'è o non c'è? a me sembra di no....C'è solo intestazione catastale e riferimento alle planimetrie depositate in catasto conformi allo stato di fatto..... però è il primo atto che leggo nella mia vita.</span></p><p><span style="color: #555555">Grazie</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ludogarbi, post: 296347, member: 51673"] [B][COLOR=#555555]L’art. 19, comma 4[/COLOR][/B][COLOR=#555555], così come modificato in sede di conversione, detta nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi di unità immobiliari aggiungendo all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, un ulteriore comma:[/COLOR] [I][COLOR=#555555]1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, [B]il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delledisposizioni vigenti in materia catastale.[/B] La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".[/COLOR][/I] [COLOR=#555555]Allora chiedo a voi la dichiarazione di conformità tra i dati catastali, le planimetrie e lo stato di fatto, nel mio atto c'è o non c'è? a me sembra di no....C'è solo intestazione catastale e riferimento alle planimetrie depositate in catasto conformi allo stato di fatto..... però è il primo atto che leggo nella mia vita.[/COLOR] [COLOR=#555555]Grazie[/COLOR] [/QUOTE]
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