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<blockquote data-quote="Utente Cancellato 48007" data-source="post: 568078"><p>...è il dettato del Dm 37 del 22 gennaio 2008.</p><p>questo è un commento reperito sul web:</p><p>«Vuoi un nuovo allaccio? Se non sei in regola con la sicurezza degli impianti, ti tagliamo acqua, gas e luce». Questo potrebbe essere uno dei risultati (spiacevole) del nuovo decreto dello Sviluppo (Dm 37 del 22 gennaio 2008), almeno nel caso di un nuovo contratto di utenza: le norme parlano infatti di un mese dopo l'attivazione del servizio per inviare la documentazione sulla regolarità, pena la sospensione dell'erogazione.</p><p></p><p>Ma il pericolo è scongiurato, come dimostrano le risposte fornite dal ministero (... [<em>in calce, ndr</em>]) alle domande presentate dal Sole 24 Ore in collaborazione con Confapi-Federamministratori. <u>Lo Sviluppo infatti chiarisce una volta per tutte che per un impianto già funzionante non è necessario inviare al distributore di acqua ed energia il relativo certificato di conformità, anche se la fornitura del metano, dell'acqua o della luce era stata temporaneamente disattivata per il subentro di un nuovo proprietario dell'immobile, se è cambiato il fornitore di energia o se è stato modificato il contratto.</u></p><p></p><p><strong>I casi a rischio. </strong><u>Di conseguenza restano tre casi in cui l'allacciamento alle reti prevede l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto al gestore della rete stessa:</u></p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">1) <u>nuovo impianto</u> (quasi sempre attivato per la prima volta, perchè l'edificio è stato appena costruito);</li> <li data-xf-list-type="ul">2) <u>aumento di potenza dell'impianto in seguito a interventi </u>(per esempio incremento della potenza del contatore elettrico o del potere riscaldante della caldaia). Il ministero chiarisce però che in questo caso l'invio della documentazione è dovuto solo se l'intervento impone di per sè il rilascio della dichiarazione di conformità. <u>Quindi, un semplice incremento di potenza del contatore elettrico familiare, oltre i canonici 3kw, non comporta di per sè tale procedura, a meno che l'aumento sia dovuto a innovazioni importanti (installazione di una vasca da idromassaggio o di un condizionatore, per esempio);</u></li> <li data-xf-list-type="ul">3) <u>aumento di potenza dell'impianto senza interventi</u>, ma solo in casi particolari. I più comuni sono il superamento dei 6 kilowattora di potenza elettrica o quando l'impianto termico è servito da canne fumarie ramificate.</li> </ul><p>che paese strano è diventata l'Italia....milioni di leggi...regolamenti...disposizioni...modifiche continue...mah...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 48007, post: 568078"] ...è il dettato del Dm 37 del 22 gennaio 2008. questo è un commento reperito sul web: «Vuoi un nuovo allaccio? Se non sei in regola con la sicurezza degli impianti, ti tagliamo acqua, gas e luce». Questo potrebbe essere uno dei risultati (spiacevole) del nuovo decreto dello Sviluppo (Dm 37 del 22 gennaio 2008), almeno nel caso di un nuovo contratto di utenza: le norme parlano infatti di un mese dopo l'attivazione del servizio per inviare la documentazione sulla regolarità, pena la sospensione dell'erogazione. Ma il pericolo è scongiurato, come dimostrano le risposte fornite dal ministero (... [[I]in calce, ndr[/I]]) alle domande presentate dal Sole 24 Ore in collaborazione con Confapi-Federamministratori. [U]Lo Sviluppo infatti chiarisce una volta per tutte che per un impianto già funzionante non è necessario inviare al distributore di acqua ed energia il relativo certificato di conformità, anche se la fornitura del metano, dell'acqua o della luce era stata temporaneamente disattivata per il subentro di un nuovo proprietario dell'immobile, se è cambiato il fornitore di energia o se è stato modificato il contratto.[/U] [B]I casi a rischio. [/B][U]Di conseguenza restano tre casi in cui l'allacciamento alle reti prevede l'invio della dichiarazione di conformità dell'impianto al gestore della rete stessa:[/U] [LIST] [*]1) [U]nuovo impianto[/U] (quasi sempre attivato per la prima volta, perchè l'edificio è stato appena costruito); [*]2) [U]aumento di potenza dell'impianto in seguito a interventi [/U](per esempio incremento della potenza del contatore elettrico o del potere riscaldante della caldaia). Il ministero chiarisce però che in questo caso l'invio della documentazione è dovuto solo se l'intervento impone di per sè il rilascio della dichiarazione di conformità. [U]Quindi, un semplice incremento di potenza del contatore elettrico familiare, oltre i canonici 3kw, non comporta di per sè tale procedura, a meno che l'aumento sia dovuto a innovazioni importanti (installazione di una vasca da idromassaggio o di un condizionatore, per esempio);[/U] [*]3) [U]aumento di potenza dell'impianto senza interventi[/U], ma solo in casi particolari. I più comuni sono il superamento dei 6 kilowattora di potenza elettrica o quando l'impianto termico è servito da canne fumarie ramificate. [/LIST] che paese strano è diventata l'Italia....milioni di leggi...regolamenti...disposizioni...modifiche continue...mah... [/QUOTE]
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