Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Delucidazioni proprietà sottotetto e vano tecnico
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 281472" data-attributes="member: 29304"><p>Mi spiego meglio, il diritto di sopraelevazione lo si ha quando principalmente l'edificio ha l'idoneità statica con la sopraelevazione e senza apportare rinforzi per soddisfarla, altrimenti non si ha il diritto di sopraelevazione.</p><p> </p><p><em><span style="font-family: 'Arial'">l'art. 1127 comma 2 c.c </span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Arial'">inibisce al proprietario dell'ultimo piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli e se, pertanto, la soprelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali (Cass. Cass. 10-11-1970 n. 2333; Cass. 19-11-1963 n. 2996<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/wink.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=";)" title="Occhiolino ;)" data-shortname=";)" />. </span></em></p><p><em><span style="font-family: 'Arial'">Le condizioni statiche dell'edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all'esistenza stessa del diritto di soprelevazione e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale diritto</span></em></p><p> </p><p><em><span style="font-family: 'Arial'">(Cass. 8-4-1975 n. 1277; Cass. 9-7-1973 n. 1981)</span></em><span style="font-family: 'Times New Roman'">” (Cass. 30 novembre 2012, n. 21491). </span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'">cosa fare? </span></p><p> <span style="font-family: 'Times New Roman'">L’unica soluzione per poterlo effettuare è un accordo tra tutti i condomini che preveda (solitamente a carico del condomino che si gioverà della sopraelevazione) interventi sulle parti comuni che rendano l’edificio capace di reggere il nuova carico che deriverà da questo specifico intervento. Se non si fa ciò, non si può sopraelevare. </span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"></span></p><p></p><p> </p><p>Se adesso è inidoneo puo ostacolarti anzi vietarti di sopraelevare.</p><p> </p><p>Non so adesso se ho ben spiegato la casistica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 281472, member: 29304"] Mi spiego meglio, il diritto di sopraelevazione lo si ha quando principalmente l'edificio ha l'idoneità statica con la sopraelevazione e senza apportare rinforzi per soddisfarla, altrimenti non si ha il diritto di sopraelevazione. [I][FONT=Arial]l'art. 1127 comma 2 c.c [/FONT][/I] [I][FONT=Arial]inibisce al proprietario dell'ultimo piano di soprelevare se le condizioni statiche in atto dell'edificio siano sfavorevoli e se, pertanto, la soprelevazione richieda opere di rafforzamento e di consolidamento delle strutture essenziali (Cass. Cass. 10-11-1970 n. 2333; Cass. 19-11-1963 n. 2996;). [/FONT][/I][I][FONT=Arial][/FONT][/I] [I][FONT=Arial]Le condizioni statiche dell'edificio, pertanto, rappresentano un ostacolo al sorgere ed all'esistenza stessa del diritto di soprelevazione e non già l'oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio di tale diritto[/FONT][/I] [I][FONT=Arial](Cass. 8-4-1975 n. 1277; Cass. 9-7-1973 n. 1981)[/FONT][/I][FONT=Times New Roman]” (Cass. 30 novembre 2012, n. 21491). [/FONT] [FONT=Times New Roman]cosa fare? L’unica soluzione per poterlo effettuare è un accordo tra tutti i condomini che preveda (solitamente a carico del condomino che si gioverà della sopraelevazione) interventi sulle parti comuni che rendano l’edificio capace di reggere il nuova carico che deriverà da questo specifico intervento. Se non si fa ciò, non si può sopraelevare. [/FONT] Se adesso è inidoneo puo ostacolarti anzi vietarti di sopraelevare. Non so adesso se ho ben spiegato la casistica. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Delucidazioni proprietà sottotetto e vano tecnico
Alto