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Demolizione e ricostruzione immobile condonato in F3
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Testo
<blockquote data-quote="antony23" data-source="post: 646561" data-attributes="member: 64709"><p>L'immobile, ultimato al rustico, è un immobile esistente, ed è stato già condonato.</p><p></p><p>Quello che mi è stato rilasciato è (riporto fedelmente) "Titolo abilitativo da istanza di condono edilizio", in cui vi è scritto<em> "Nell'ipotesi in cui nell'opera oggetto del presente rilascio, benchè ultimata la rustico, fossero da eseguire lavori di rifinitura, dio distribuzione interna o quant'altro occorra al completamento funzionale della stessa, ferme restando le previsioni di cui agli elaborati grafici facenti parte integrante del presente rilascio, il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:..." e continua con l'elencazione di diversi punti tra cui il primo è la comunicazione di inizio lavori.</em></p><p></p><p>Io, da ignorante in materia, intuisco che l'immobile è esistente, al rustico, ed è condonato. Se c'è da eseguire dei lavori di rifinitura, devo dare comunicazione (e l'ho già fatto prima dell'anno di scadenza) e posso farli. Almeno interpretando l'italiano, a me questo sembra un<strong> titolo abilitativo di un immobile ormai esistente e che dovrebbe ricevere degli interventi di rifinitura/completamento</strong>.</p><p></p><p>E da immobile esistente e condonato, la sentenza della Corte Costituzione n. 238/2000 recita: </p><p></p><p><em>"... PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria etc.etc., nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso."</em></p><p></p><p>E così invece recita la circolare <em>"Circolare 7 agosto 2003, n. 4174 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia"</em>, nel punto 4.3: </p><p></p><p><em>"<strong>4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria</strong>. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977). "</em></p><p></p><p></p><p>Alla luce di questo, c'è solo una cosa che non è chiara: si può eseguire una demolizione e ricostruzione per gli immobili allo stato rustico non ancora ultimati o resi agibili? O meglio ancora, a prescindere che l'immobile è attualmente accatastato in F3, io dal punto di vista edilizio mi trovo "in corso di costruzione" o "in fase di completamento"? </p><p></p><p>E dal punti di vista fiscale? Per l'Agenzia delle entrate, questi lavori di completamento o eventuale demolizione e ricostruzione verrebbero visti come "recupero del patrimonio edilizio esistente"? Se guardiamo la classe catastale no, ma se per esistente possiamo considerare un rustico che è stato costruito 30 anni fà (abusivamente e poi condonato) e non ancora ultimato nelle rifiniture, si.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="antony23, post: 646561, member: 64709"] L'immobile, ultimato al rustico, è un immobile esistente, ed è stato già condonato. Quello che mi è stato rilasciato è (riporto fedelmente) "Titolo abilitativo da istanza di condono edilizio", in cui vi è scritto[I] "Nell'ipotesi in cui nell'opera oggetto del presente rilascio, benchè ultimata la rustico, fossero da eseguire lavori di rifinitura, dio distribuzione interna o quant'altro occorra al completamento funzionale della stessa, ferme restando le previsioni di cui agli elaborati grafici facenti parte integrante del presente rilascio, il concessionario è tenuto all'osservanza delle seguenti prescrizioni:..." e continua con l'elencazione di diversi punti tra cui il primo è la comunicazione di inizio lavori.[/I] Io, da ignorante in materia, intuisco che l'immobile è esistente, al rustico, ed è condonato. Se c'è da eseguire dei lavori di rifinitura, devo dare comunicazione (e l'ho già fatto prima dell'anno di scadenza) e posso farli. Almeno interpretando l'italiano, a me questo sembra un[B] titolo abilitativo di un immobile ormai esistente e che dovrebbe ricevere degli interventi di rifinitura/completamento[/B]. E da immobile esistente e condonato, la sentenza della Corte Costituzione n. 238/2000 recita: [I]"... PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria etc.etc., nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso."[/I] E così invece recita la circolare [I]"Circolare 7 agosto 2003, n. 4174 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301. Chiarimenti interpretativi in ordine alla inclusione dell'intervento di demolizione e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia"[/I], nel punto 4.3: [I]"[B]4.3. Con riferimento alle costruzioni oggetto di sanatoria[/B]. Per quanto attiene alle modalità di attuazione degli interventi di demolizione e ricostruzione alle costruzioni oggetto di rilascio di concessione in sanatoria (in forma espressa o a seguito di formazione del silenzio assenso), occorre premettere che, ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, la procedura di sanatoria comporta l'equiparazione delle costruzioni abusive a quelle legittime, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni amministrative, estinzione del reato e libera commerciabilità. Ciò stante, i parametri da rispettare, in caso di demolizione e ricostruzione, sono quelli che definiscono l'oggetto stesso del condono e si identificano con gli elementi che hanno costituito riferimento per il computo dell'oblazione: quindi, oltre a volumetria e sagoma, anche destinazione d'uso e superficie, quest'ultima calcolata secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 10 maggio 1977, n. 801 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977). "[/I] Alla luce di questo, c'è solo una cosa che non è chiara: si può eseguire una demolizione e ricostruzione per gli immobili allo stato rustico non ancora ultimati o resi agibili? O meglio ancora, a prescindere che l'immobile è attualmente accatastato in F3, io dal punto di vista edilizio mi trovo "in corso di costruzione" o "in fase di completamento"? E dal punti di vista fiscale? Per l'Agenzia delle entrate, questi lavori di completamento o eventuale demolizione e ricostruzione verrebbero visti come "recupero del patrimonio edilizio esistente"? Se guardiamo la classe catastale no, ma se per esistente possiamo considerare un rustico che è stato costruito 30 anni fà (abusivamente e poi condonato) e non ancora ultimato nelle rifiniture, si. [/QUOTE]
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