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<blockquote data-quote="Kurt" data-source="post: 332867" data-attributes="member: 49317"><p>Dipende perché in questo caso, ovvero se rientri nelle (poche) fattispecie che ancora sopravvivono di non obbligatorietà della registrazione, allora non hai nessun problema in merito alla tardiva registrazione.</p><p>Dalla lettura del tuo post mi sembrava che l'argomento fosse stato analizzato e il parere chiesto circostanziato.</p><p>Però rileggendo, in ragione dell'emissione delle fatture, si dovrebbe trattare di un compromesso stipulato in forma privata esentato dalla registrazione perché stipulato con imprenditore che non prevede imputazione dei pagamenti a caparra (che, com'è noto, non sono soggetti a IVA). </p><p> </p><p>Ritornando alla deducibilità. Conviene farsi restituire i soldi e riemettere i bonifici con le corrette modalità. Esiste una risposta dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.</p><p> </p><p>Per quanto riguarda l'art. 26 DPR 633/72 prevede che se un'impresa, in ragione di sopravvenuto accordo tra le parti, emette nota di credito a storno di fatture emesse oltre 1 anno dalla loro emissione, non può portare a detrazione l'IVA. In altre parole ti storna solo l'imponibile.</p><p>Ma nel tuo caso non importa perché se non hai necessità di annullare il tutto per regolarizzare il compromesso non hai neppure la necessità di stornare le fatture. Basta la restituzione dei pagamenti e la nuova emissione dei bonifici</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Kurt, post: 332867, member: 49317"] Dipende perché in questo caso, ovvero se rientri nelle (poche) fattispecie che ancora sopravvivono di non obbligatorietà della registrazione, allora non hai nessun problema in merito alla tardiva registrazione. Dalla lettura del tuo post mi sembrava che l'argomento fosse stato analizzato e il parere chiesto circostanziato. Però rileggendo, in ragione dell'emissione delle fatture, si dovrebbe trattare di un compromesso stipulato in forma privata esentato dalla registrazione perché stipulato con imprenditore che non prevede imputazione dei pagamenti a caparra (che, com'è noto, non sono soggetti a IVA). Ritornando alla deducibilità. Conviene farsi restituire i soldi e riemettere i bonifici con le corrette modalità. Esiste una risposta dell'Agenzia delle Entrate a riguardo. Per quanto riguarda l'art. 26 DPR 633/72 prevede che se un'impresa, in ragione di sopravvenuto accordo tra le parti, emette nota di credito a storno di fatture emesse oltre 1 anno dalla loro emissione, non può portare a detrazione l'IVA. In altre parole ti storna solo l'imponibile. Ma nel tuo caso non importa perché se non hai necessità di annullare il tutto per regolarizzare il compromesso non hai neppure la necessità di stornare le fatture. Basta la restituzione dei pagamenti e la nuova emissione dei bonifici [/QUOTE]
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