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<blockquote data-quote="gtgt" data-source="post: 152070" data-attributes="member: 3045"><p>Forse è stata già citata nel forum, se è così potete anche cancellare il post, comunque vi segnalo la legge di conversione del DL 138/2011:</p><p></p><p><em>La Legge di conversione del DL 138/2011 ha disposto che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di manutenzione o ristrutturazione da cui consegue il diritto alla detrazione del 36 per cento, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore non necessariamente vengono trasferite all’acquirente ma, possono essere mantenute dal venditore, diventando di conseguenza contrattabili.</em></p><p><em></em></p><p><em>In caso di silenzio nel contratto di compravendita sulla questione della destinazione delle detrazioni ancora da utilizzare, la norma viene interpretata nel senso della permanenza delle detrazioni in capo al venditore, infatti la nuova norma così afferma “le detrazioni possono essere trasferite”, e quindi si desume che per trasferire le rimanenti detrazioni sia necessario esplicitarlo direttamente nel contratto stesso.</em></p><p></p><p><a href="http://bit.ly/pZyqgJ" target="_blank">Detrazione del 36%</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gtgt, post: 152070, member: 3045"] Forse è stata già citata nel forum, se è così potete anche cancellare il post, comunque vi segnalo la legge di conversione del DL 138/2011: [I]La Legge di conversione del DL 138/2011 ha disposto che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di manutenzione o ristrutturazione da cui consegue il diritto alla detrazione del 36 per cento, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore non necessariamente vengono trasferite all’acquirente ma, possono essere mantenute dal venditore, diventando di conseguenza contrattabili. In caso di silenzio nel contratto di compravendita sulla questione della destinazione delle detrazioni ancora da utilizzare, la norma viene interpretata nel senso della permanenza delle detrazioni in capo al venditore, infatti la nuova norma così afferma “le detrazioni possono essere trasferite”, e quindi si desume che per trasferire le rimanenti detrazioni sia necessario esplicitarlo direttamente nel contratto stesso.[/I] [url=http://bit.ly/pZyqgJ]Detrazione del 36%[/url] [/QUOTE]
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