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<blockquote data-quote="flo" data-source="post: 110453" data-attributes="member: 26766"><p>Ok guida trovata e scaricata. Si la capienza c'è, ma mi sa ke cmq l'intestatario sarà solo lui..se nel frattempo non scopriamo qualche altro vantaggio nel fare altrimenti! Altra cosa interessante trovata in questa guida riguarda l'accollo di mutuo edilizio: in pratica per quanto ci riguarda è già stato effettuato il frazionamento del mutuo edilizio (nel mese di ottobre 2010) e tra qualche settimana provvederemo contestualm al rogito e accollo. Ci informano (l'impresa costruttrice e la banca) ke le rate pagate dal costruttore dal frazionamento fino all'accollo sono di nostra competenza, e quindi dovremo rimborsarle, e che per la relativa detraibilità della quota interessi, basterà una dichiarazione dell'impresa. Dalla guida <em>'Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4). Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo</em> Ma per noi (non c'è cooperativa) ''l'assunzione dell'obbligo del pagamento del mutuo'' coincide col frazionamento? Scusa se sono stata troppo prolissa, ma sei il primo interlocutore competente ke trovo!!<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="flo, post: 110453, member: 26766"] Ok guida trovata e scaricata. Si la capienza c'è, ma mi sa ke cmq l'intestatario sarà solo lui..se nel frattempo non scopriamo qualche altro vantaggio nel fare altrimenti! Altra cosa interessante trovata in questa guida riguarda l'accollo di mutuo edilizio: in pratica per quanto ci riguarda è già stato effettuato il frazionamento del mutuo edilizio (nel mese di ottobre 2010) e tra qualche settimana provvederemo contestualm al rogito e accollo. Ci informano (l'impresa costruttrice e la banca) ke le rate pagate dal costruttore dal frazionamento fino all'accollo sono di nostra competenza, e quindi dovremo rimborsarle, e che per la relativa detraibilità della quota interessi, basterà una dichiarazione dell'impresa. Dalla guida [I]'Sono comprese nel rigo E7 anche le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.2.4). Per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2). In questi casi il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato attraverso la documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo[/I] Ma per noi (non c'è cooperativa) ''l'assunzione dell'obbligo del pagamento del mutuo'' coincide col frazionamento? Scusa se sono stata troppo prolissa, ma sei il primo interlocutore competente ke trovo!!:-) [/QUOTE]
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