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Testo
<blockquote data-quote="il_dalfo" data-source="post: 707971" data-attributes="member: 74968"><p>Nel caso presentato, non avendo nulla citato al momento del preliminare, le detrazioni parrebbero di spettanza all'acquirente.</p><p></p><p>E' però bene precisare che la dichiarazione di mantenere le agevolazioni non è sufficiente che sia scritta a preliminare ma, a detta dell'AdE, dev'essere citata in atto di trasferimento.</p><p></p><p>Se ne può desumere che detta dichiarazione da farsi a "rogito" (del trattenere per se le detrazioni IRPEF) sia rimessa alla sola volontà del venditore e solo in mancanza di dichiarazione al definitivo, si possa configurare il passaggio automatico delle detrazioni tra le parti.</p><p></p><p>Va ben precisato inoltre che all'acquirente spettano solo le detrazioni <u>residue</u>, ovvero quelle di cui il venditore ancora non ha usufruito.</p><p>Sicchè, se il venditore decidesse di optare per la cessione del credito, ecco che all'acquirente nulla verrebbe.</p><p></p><p>Reputo pertanto, per il caso presentato, che resti facoltà del venditore non cedere le le detrazioni IRPEF se, al momento del rogito, dichiarerà in atto di volerle tenere per se.</p><p>A sostegno di questa tesi ricordo che è possibile citare detta volontà anche successivamente all'atto notarile (se c'è l'accordo delle parti) cito l'AdE: <em>"tramite scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito"</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="il_dalfo, post: 707971, member: 74968"] Nel caso presentato, non avendo nulla citato al momento del preliminare, le detrazioni parrebbero di spettanza all'acquirente. E' però bene precisare che la dichiarazione di mantenere le agevolazioni non è sufficiente che sia scritta a preliminare ma, a detta dell'AdE, dev'essere citata in atto di trasferimento. Se ne può desumere che detta dichiarazione da farsi a "rogito" (del trattenere per se le detrazioni IRPEF) sia rimessa alla sola volontà del venditore e solo in mancanza di dichiarazione al definitivo, si possa configurare il passaggio automatico delle detrazioni tra le parti. Va ben precisato inoltre che all'acquirente spettano solo le detrazioni [U]residue[/U], ovvero quelle di cui il venditore ancora non ha usufruito. Sicchè, se il venditore decidesse di optare per la cessione del credito, ecco che all'acquirente nulla verrebbe. Reputo pertanto, per il caso presentato, che resti facoltà del venditore non cedere le le detrazioni IRPEF se, al momento del rogito, dichiarerà in atto di volerle tenere per se. A sostegno di questa tesi ricordo che è possibile citare detta volontà anche successivamente all'atto notarile (se c'è l'accordo delle parti) cito l'AdE: [I]"tramite scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito"[/I] [/QUOTE]
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