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Devo il pagamento provvigione all'agenzia dopo 3 anni?
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Testo
<blockquote data-quote="Elisa Vicariotto" data-source="post: 21135" data-attributes="member: 4601"><p>Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell'affare (ovviamente tale termine può essere ripetutamente interrotto mediante richieste scritte di pagamento). Qualora però il mediatore apprenda solo in un secondo momento della conclusione del contratto, il termine di prescrizione decorre da quel giorno (spetterà al mediatore fornire prova sul punto).</p><p>In generale, il fatto stesso che l'immobile acquistato sia esattamente quello visitato con l'ausilio del mediatore, da diritto a quest'ultimo di percepire la mediazione, anche se le trattative sono state di fatto condotte tra le parti. Alcun rilievo assume poi la circostanza che l'immobile sia stato acquistato da soggetto diverso da colui che ha contattato il mediatore; il rapporto di familiarità introduce una presunzione di conoscibilità difficilmente superabile (in buona sostanza, sua moglie dovrebbe dimostrare che non era a conoscenza che lei aveva già visitato l'immobile mediante agenzia).</p><p>Per poter rispondere con esaustività alla sua domanda mi occorrerebbe però sapere se il prezzo di acquisto coincideva con quello di cui alla proposta dell'agenzia, o con quello della Vostra controproposta. Tale aspetto non è infatti di poco conto; nella prima ipotesi, si potrebbe senz'altro concludere che il mediatore ha diritto alla provvigione, nel secondo direi proprio di no. O meglio: se la proprietaria ha inizialmente rifiutato la vostra proposta per poi cambiare idea, si potrebbe ipotizzare che è solo costei a dover versare la provvigione. Se invece la vostra proposta non era neppure stata riferita alla proprietà, escluderei ogni diritto del mediatore alla provvigione.</p><p></p><p>Avv. Elisa Vicariotto (delegata AIPI Zola Predosa)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisa Vicariotto, post: 21135, member: 4601"] Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell'affare (ovviamente tale termine può essere ripetutamente interrotto mediante richieste scritte di pagamento). Qualora però il mediatore apprenda solo in un secondo momento della conclusione del contratto, il termine di prescrizione decorre da quel giorno (spetterà al mediatore fornire prova sul punto). In generale, il fatto stesso che l'immobile acquistato sia esattamente quello visitato con l'ausilio del mediatore, da diritto a quest'ultimo di percepire la mediazione, anche se le trattative sono state di fatto condotte tra le parti. Alcun rilievo assume poi la circostanza che l'immobile sia stato acquistato da soggetto diverso da colui che ha contattato il mediatore; il rapporto di familiarità introduce una presunzione di conoscibilità difficilmente superabile (in buona sostanza, sua moglie dovrebbe dimostrare che non era a conoscenza che lei aveva già visitato l'immobile mediante agenzia). Per poter rispondere con esaustività alla sua domanda mi occorrerebbe però sapere se il prezzo di acquisto coincideva con quello di cui alla proposta dell'agenzia, o con quello della Vostra controproposta. Tale aspetto non è infatti di poco conto; nella prima ipotesi, si potrebbe senz'altro concludere che il mediatore ha diritto alla provvigione, nel secondo direi proprio di no. O meglio: se la proprietaria ha inizialmente rifiutato la vostra proposta per poi cambiare idea, si potrebbe ipotizzare che è solo costei a dover versare la provvigione. Se invece la vostra proposta non era neppure stata riferita alla proprietà, escluderei ogni diritto del mediatore alla provvigione. Avv. Elisa Vicariotto (delegata AIPI Zola Predosa) [/QUOTE]
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