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Testo
<blockquote data-quote="Elisa Vicariotto" data-source="post: 21285" data-attributes="member: 4601"><p>Cerco di rispondere con ordine alle domande.</p><p></p><p>Il punto non è tanto di quanto differisca il prezzo, quanto piuttosto l'attività concretamente svolta dal mediatore: ha riferito la prima proposta al venditore, o ha del tutto omesso ogni comunicazione? In questo caso è chiaro che nulla sarebbe dovuto a titolo di provvigione poichè l'agente non avrebbe neppure posto in essere quell'attività minima consistente nel "creare il contatto" cui la legge subordina il diritto al compenso.</p><p>Non si comprende (o non ho compreso) poi se i 2.000,00 euro siano la differenza rispetto alla prima proposta o al prezzo di acquisto originariamente posto dalla proprietà.</p><p></p><p>Esistono numerose sentenze in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione, ma sono andata a memoria e non chiedetemi di cercarle (scusate) perchè ho poco tempo.</p><p></p><p>A mio avviso, il fatto che la vendita sia consacrata in un atto pubblico non è sufficeinte a rendere conoscibile l'atto; sarebbe infatti eccessivamente penalizzante accollare al mediatore l'onere di eseguire visure e ricerche in tal senso. Ritengo sia invece sufficiente che il mediatore dimostri di essere venuto casualmente a conoscenza della compravendita in qualsiasi modo.</p><p></p><p>Avv. Elisa Vicariotto (delegata AIPI Zola Predosa)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisa Vicariotto, post: 21285, member: 4601"] Cerco di rispondere con ordine alle domande. Il punto non è tanto di quanto differisca il prezzo, quanto piuttosto l'attività concretamente svolta dal mediatore: ha riferito la prima proposta al venditore, o ha del tutto omesso ogni comunicazione? In questo caso è chiaro che nulla sarebbe dovuto a titolo di provvigione poichè l'agente non avrebbe neppure posto in essere quell'attività minima consistente nel "creare il contatto" cui la legge subordina il diritto al compenso. Non si comprende (o non ho compreso) poi se i 2.000,00 euro siano la differenza rispetto alla prima proposta o al prezzo di acquisto originariamente posto dalla proprietà. Esistono numerose sentenze in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione, ma sono andata a memoria e non chiedetemi di cercarle (scusate) perchè ho poco tempo. A mio avviso, il fatto che la vendita sia consacrata in un atto pubblico non è sufficeinte a rendere conoscibile l'atto; sarebbe infatti eccessivamente penalizzante accollare al mediatore l'onere di eseguire visure e ricerche in tal senso. Ritengo sia invece sufficiente che il mediatore dimostri di essere venuto casualmente a conoscenza della compravendita in qualsiasi modo. Avv. Elisa Vicariotto (delegata AIPI Zola Predosa) [/QUOTE]
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