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Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Dichiarazione dei redditi immobile sfitto
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 358285" data-attributes="member: 31598"><p>Dopo appena un anno di mancata applicazione, torna l’IRPEF sulle case sfitte (Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 717 che va a modificare l’art. 9, co. 9 del D.Lgs n°23/2011): “<em>Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento</em>”.</p><p></p><p>Ciò significa che per l’anno d’imposta 2013 viene tassato al 50% il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del proprietario.</p><p></p><p>Pertanto (se non è compilata la casella “Casi particolari IMU”), il rigo RB1 del modello UNICO/2014 andrà compilato nel seguente modo:</p><p></p><p>- In colonna 1 andrà indicata la rendita catastale non rivalutata;</p><p></p><p>- In colonna 2 (Utilizzo) andrà indicato il <strong>codice 22</strong> = immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione e situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale</p><p></p><p>- la metà della rendita catastale, rivalutata del 5%, aumentata di un terzo (“reddito”) e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso andrà indicata in colonna 17 (Immobili non locati) ed l’altra metà andrà riportata in colonna 13 (Tassazione ordinaria): si veda, a tal proposito, la bozza internet Istruzioni modello UNICO PF 2014, pag. 33;</p><p></p><p>Se, invece, nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 1 (fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente da IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi (IRPEF e relative addizionali anche se non concesso in locazione), il reddito va riportato interamente nella colonna 13 (Tassazione ordinaria).</p><p></p><p>Si presti, però, attenzione a questo particolare: se l’immobile ad uso abitativo in questione, anche se è situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del possessore, è privo dell’allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua e gas (e di fatto non utilizzato) non è considerato unità immobiliare tenuta a disposizione (in questo caso non si applica la maggiorazione di un terzo): in tal caso, occorrerà indicare il <strong>codice 9</strong> (in presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e addizionali, sostituite dall’IMU), il numero dei giorni in cui è rimasto inutilizzato e la rendita catastale applicata alla frazione di anno, barrando la casella CONTINUAZIONE: tale importo dovrà comparire in colonna 17 (Immobili non locati) e al rigo RN50 (Altri dati), colonna 2, dove andranno indicati i redditi non imponibili degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 358285, member: 31598"] Dopo appena un anno di mancata applicazione, torna l’IRPEF sulle case sfitte (Legge di Stabilità 2014, art. 1, co. 717 che va a modificare l’art. 9, co. 9 del D.Lgs n°23/2011): “[I]Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento[/I]”. Ciò significa che per l’anno d’imposta 2013 viene tassato al 50% il reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del proprietario. Pertanto (se non è compilata la casella “Casi particolari IMU”), il rigo RB1 del modello UNICO/2014 andrà compilato nel seguente modo: - In colonna 1 andrà indicata la rendita catastale non rivalutata; - In colonna 2 (Utilizzo) andrà indicato il [B]codice 22[/B] = immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione e situato nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale - la metà della rendita catastale, rivalutata del 5%, aumentata di un terzo (“reddito”) e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso andrà indicata in colonna 17 (Immobili non locati) ed l’altra metà andrà riportata in colonna 13 (Tassazione ordinaria): si veda, a tal proposito, la bozza internet Istruzioni modello UNICO PF 2014, pag. 33; Se, invece, nella casella “Casi particolari IMU” è indicato il codice 1 (fabbricato diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente da IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi (IRPEF e relative addizionali anche se non concesso in locazione), il reddito va riportato interamente nella colonna 13 (Tassazione ordinaria). Si presti, però, attenzione a questo particolare: se l’immobile ad uso abitativo in questione, anche se è situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale del possessore, è privo dell’allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua e gas (e di fatto non utilizzato) non è considerato unità immobiliare tenuta a disposizione (in questo caso non si applica la maggiorazione di un terzo): in tal caso, occorrerà indicare il [B]codice 9[/B] (in presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e addizionali, sostituite dall’IMU), il numero dei giorni in cui è rimasto inutilizzato e la rendita catastale applicata alla frazione di anno, barrando la casella CONTINUAZIONE: tale importo dovrà comparire in colonna 17 (Immobili non locati) e al rigo RN50 (Altri dati), colonna 2, dove andranno indicati i redditi non imponibili degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU. [/QUOTE]
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