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Testo
<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 330839" data-attributes="member: 45256"><p>Concordo appieno con gigi.</p><p>Inoltre con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla prima rata IMU nel caso di immobile assegnato all’ex coniuge.</p><p>Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.</p><p> </p><p>Le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione (art. 4, comma 12 del D.L. n° 16 2012) per il quale è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.</p><p> </p><p>Tale sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 330839, member: 45256"] Concordo appieno con gigi. Inoltre con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla prima rata IMU nel caso di immobile assegnato all’ex coniuge. Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”. Le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione (art. 4, comma 12 del D.L. n° 16 2012) per il quale è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU. Tale sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale. [/QUOTE]
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