Mario Russo

Membro Junior
Privato Cittadino
sono proprietraio di un appartamento comprato in comunione di beni con la mia ex moglie a cui ora è stato lasciato in uso (poichè affidataria di due figli); sul 730 dichiaravo la comproprietà al 50% -come prima abitazione-, anche se ero in affitto altrove.
Dopo il divorzio ho comprato un appartamento in cui ho eletto la residenza (quindi da considerare questo come prima abitazione): ADESSO COME DEVO DICHIARARE IL PRECEDENTE APPARTAMENTO LASCIATO IN USO (da sentenza del Tribunale) ALLA MIA EX MOGLIE??
spero non come seconda casa ....
 

Mario Russo

Membro Junior
Privato Cittadino
per gigi 85438:
nonostante il tuo consiglio, mi sa che ho comunque sbagliato a compilare il 730, infatti nel quadro B alla colonna "utilizzo" ho indicato il n 1 per l'abitazione e n 5 per le pertinenze e non il n 10 come avevi suggerito tu. ora non ricordo il perchè, forse perchè avevo chiesto consiglio dopo l'invio del 730. Immagino che avrò pagato l'IRPEF su questo immobile, o no?
 

gigi85438

Membro Attivo
Privato Cittadino
no. sull'immobile assegnato al coniuge si paga l'IMU, solo al comune, come prima casa. quindi non dovresti pagare IRPEF ne addizionali.
le istruzione per il pagamento dell'IMU parlano chiaro:
si considera abitazione principale anche l'immobile assegnato dal giudice alla ex moglie.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
no. sull'immobile assegnato al coniuge si paga l'IMU, solo al comune, come prima casa. quindi non dovresti pagare IRPEF ne addizionali.
le istruzione per il pagamento dell'IMU parlano chiaro:
si considera abitazione principale anche l'immobile assegnato dal giudice alla ex moglie.
Concordo appieno con gigi.
Inoltre con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi alla prima rata IMU nel caso di immobile assegnato all’ex coniuge.
Il comma 12-quinquies dell’art. 4 del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

Le agevolazioni inerenti l’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione (art. 4, comma 12 del D.L. n° 16 2012) per il quale è sospeso il versamento della prima rata dell’IMU.

Tale sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
 

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