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Testo
<blockquote data-quote="ccc1956" data-source="post: 176630" data-attributes="member: 26686"><p>ecco la risposta di un avvocato che stimo tantissimo:</p><p></p><p>Il contratto è perfettamente valido, né nullo né annullabile, in quel caso si tratterebbe di un inadempimento contrattuale, di un atto, di per sé, valido, qualora gli altri elementi contrattuali, essenziali, siano quelli prescritti.</p><p>La caparra confirmatoria ha la caratteristica dela realità della stessa, nel senso che, pur se apposta, diviene efficace e vigente dal momento del pagamento della stessa, è il c.d. effetto reale della clausola.</p><p>Questo ha pemesso di sviluppare la proposta a fasi successive, qui elaborata, cioè una prima fase di controllo dell'immobile, vagliato il quale, si versa la caparra, già inizialmente predeterminata e contrattualizzata.</p><p><strong>Il mancato buon fine dell'assegno, </strong>vertendo, oltretutto, su un elemento non essenziale del negozio, è un semplice inadempimento contrattuale, che, giudicato grave, comporta varie conseguenze, tra cui l'esecuzione in forma specifica ed il recupero coattivo delle somme, oppure la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ccc1956, post: 176630, member: 26686"] ecco la risposta di un avvocato che stimo tantissimo: Il contratto è perfettamente valido, né nullo né annullabile, in quel caso si tratterebbe di un inadempimento contrattuale, di un atto, di per sé, valido, qualora gli altri elementi contrattuali, essenziali, siano quelli prescritti. La caparra confirmatoria ha la caratteristica dela realità della stessa, nel senso che, pur se apposta, diviene efficace e vigente dal momento del pagamento della stessa, è il c.d. effetto reale della clausola. Questo ha pemesso di sviluppare la proposta a fasi successive, qui elaborata, cioè una prima fase di controllo dell'immobile, vagliato il quale, si versa la caparra, già inizialmente predeterminata e contrattualizzata. [B]Il mancato buon fine dell'assegno, [/B]vertendo, oltretutto, su un elemento non essenziale del negozio, è un semplice inadempimento contrattuale, che, giudicato grave, comporta varie conseguenze, tra cui l'esecuzione in forma specifica ed il recupero coattivo delle somme, oppure la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno. [/QUOTE]
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