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Differenze SIRIA e mod 69
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<blockquote data-quote="Peridon" data-source="post: 121650" data-attributes="member: 29036"><p>Capisco perfettamente, itoachi, le tue perplessità che, credimi, sono anche le mie. Permittimi, però, di dissentire su un punto: il comma da te citato non fa differenza tra nuovo contratto o contratto già registrato. Esso individua espressamente nella raccomandata l'unica forma di invio della comunicazione da inviare all'inquilino o al futuro inquilino (se nuovo contratto) di rinuncia alla richiesta di aggiornamento dei canoni. In teoria potrebbe essere sostituita benissimo da mezzi equipollenti idonei a consentire al locatore di fornire la prova del ricevimento da parte del conduttore stesso (si pensi alla comunicazione consegnata a mani dell'inquilino e da questi sottoscritta in segno di ricevuta). Dal momento, però, che la raccomandata è espressamente richiesta da una norma di legge ("Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili." (cit. comma 11, art.3), un atteggiamento prudenziale consiglia di non derogarvi, in assenza di conferme ufficiali nella circolare di prossima emanazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Peridon, post: 121650, member: 29036"] Capisco perfettamente, itoachi, le tue perplessità che, credimi, sono anche le mie. Permittimi, però, di dissentire su un punto: il comma da te citato non fa differenza tra nuovo contratto o contratto già registrato. Esso individua espressamente nella raccomandata l'unica forma di invio della comunicazione da inviare all'inquilino o al futuro inquilino (se nuovo contratto) di rinuncia alla richiesta di aggiornamento dei canoni. In teoria potrebbe essere sostituita benissimo da mezzi equipollenti idonei a consentire al locatore di fornire la prova del ricevimento da parte del conduttore stesso (si pensi alla comunicazione consegnata a mani dell'inquilino e da questi sottoscritta in segno di ricevuta). Dal momento, però, che la raccomandata è espressamente richiesta da una norma di legge ("Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili." (cit. comma 11, art.3), un atteggiamento prudenziale consiglia di non derogarvi, in assenza di conferme ufficiali nella circolare di prossima emanazione. [/QUOTE]
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