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Difformità urbanistiche immobile del 1954
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Testo
<blockquote data-quote="Jan80" data-source="post: 596615" data-attributes="member: 74396"><p>Dipende molto da come la vedono a lvl regionale; considera che prima della Bucalossi (L.10/1977), entrata in vigore il 28/01/1977, vi era si la necessità di un titolo edilizio per iniziare i lavori (anche qui dipende dal territorio e dall'epoca della costruzione) ma non si diceva nulla sulle varianti e sul fatto che l'immobile realizzato dovesse essere perfettamente identico a quello autorizzato.</p><p>Le cosiddette varianti minori (oggi sarebbero le non sostanziali) di norma si eseguivano in corso d'opera e nessuno poi depositava una variante a fine lavori. L'obbligo venne prescritto per la prima volta con la Bucalossi, ecco perché nel tuo caso non si tratterebbe di un vero e proprio "Accertamento di Conformità" che prevede la doppia conformità, ma più che altro di una variante a L.E. autorizzata presentata un po' in ritardo....</p><p>Le oblazioni sono le stesse, però non sei costretto ad avere la doppia conformità (oggi tali lavori non è detto che siano permessi dagli strumenti urbanistici locali).</p><p></p><p>Restano da rispettare tutte le normative di settore (strutture, prevenzione incendi, paesaggio, beni culturali, ....)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Jan80, post: 596615, member: 74396"] Dipende molto da come la vedono a lvl regionale; considera che prima della Bucalossi (L.10/1977), entrata in vigore il 28/01/1977, vi era si la necessità di un titolo edilizio per iniziare i lavori (anche qui dipende dal territorio e dall'epoca della costruzione) ma non si diceva nulla sulle varianti e sul fatto che l'immobile realizzato dovesse essere perfettamente identico a quello autorizzato. Le cosiddette varianti minori (oggi sarebbero le non sostanziali) di norma si eseguivano in corso d'opera e nessuno poi depositava una variante a fine lavori. L'obbligo venne prescritto per la prima volta con la Bucalossi, ecco perché nel tuo caso non si tratterebbe di un vero e proprio "Accertamento di Conformità" che prevede la doppia conformità, ma più che altro di una variante a L.E. autorizzata presentata un po' in ritardo.... Le oblazioni sono le stesse, però non sei costretto ad avere la doppia conformità (oggi tali lavori non è detto che siano permessi dagli strumenti urbanistici locali). Restano da rispettare tutte le normative di settore (strutture, prevenzione incendi, paesaggio, beni culturali, ....) [/QUOTE]
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