Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Diniego dell'agibilità - Requisiti acustici passivi ex DPCM 5/12/97
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="giomedo" data-source="post: 99410" data-attributes="member: 23584"><p><strong>Requisiti acustici e agibilità</strong></p><p></p><p>Buongiorno,</p><p></p><p>sono tecnico competente in acustica ambientale e ritengo che i riferimenti normativi che indica siano corretti, come è corretto che la P.A. richieda documentazione ex D.P.C.M. 5/12/1997 essendo la norma ancora cogente per quanto riguarda i rapporti fra P.A. e cittadino.</p><p></p><p>In genere è richiesta dal Comune, nel suo caso immagino in sede di allegati alla D.I.A., la valutazione "previsionale dei requisiti acustici passivi" ex D.P.C.M. 5/12/1997 redatta secondo le norme UNI serie 12354-x; tale valutazione ha il vantaggio di prevenire eventuali "problemi" riguardando la fase di progetto dell'intervento edilizio ed in genere ha costi relativamente contenuti.</p><p>Quando tale valutazione non è stata fornita nei tempi opportuni, prima del rilascio dell'agibilità, i Comuni in genere non si accontentano più della valutazione previsionale, ma richiedono la relazione di collaudo, che ha, fra l'altro, costi più elevati.</p><p>Va poi detto che la nuova norma tecnica per i collaudi acustici degli edifici UNI 11367:2010 manca ancora di forza legale, non essendo stati promulgati i nuovi decreti in materia di acustica, attesi per il dicembre 2010 che la richiameranno direttamente.</p><p></p><p>Nel suo caso i problemi mi pare siano due e possono procedere per vie diverse:</p><p>1) Ottenere l'agibilità;</p><p>2) Valutare la sussistenza di vizi dell'edificio ed eventualmente rivalersi sul costruttore.</p><p></p><p>Per il punto 1, bisognerebbe vedere la richiesta precisa del fatta dal Comune, se riguarda quindi la valutazione previsionale o il collaudo acustico e fornirgli una o l'altra cosa, se quello che manca alla sua pratica è il "documento formale" a prescindere dai risultati in esso contenuti. Anche le bozze dei nuovi decreti prevedono che in caso di non rispetto della classe minima indicata dalla UNI 11367:2010, gli edifici possano comunque essere agibili, indicando il declassamento rispetto al minimo richiesto (cosa che andrà riportata anche negli atti di compravendita). Se poi dalla valutazione risulta che l'unità immobiliare è conforme ai requisiti acustici minimi del DPCM, meglio per tutti.</p><p></p><p>Per il punto 2, la sospesione parziale del D.P.C.M. 5/12/1997 riguarda proprio i contenziosi fra proprietario e costruttore, ma va detto che è una sospensione potenzialmente transitoria, quindi bisogna attendere i nuovi decreti per vedere come effettivamente disciplineranno la cosa anche per questi mesi di vuoto relativo (questo è il punto più controverso per le istanze che le categorie coinvolte hanno presentato al Ministero). Tuttavia il fatto che nei contenziosi non ci si possa riferire direttamente al D.P.C.M., non vuol dire che la tutela verso l'eventuale "vizio" dell'edificio non possa essere riferita al quadro normativo generale e ricevere in sede giudiziale eventuale risarcimento economico.</p><p></p><p>Un saluto cordiale</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giomedo, post: 99410, member: 23584"] [b]Requisiti acustici e agibilità[/b] Buongiorno, sono tecnico competente in acustica ambientale e ritengo che i riferimenti normativi che indica siano corretti, come è corretto che la P.A. richieda documentazione ex D.P.C.M. 5/12/1997 essendo la norma ancora cogente per quanto riguarda i rapporti fra P.A. e cittadino. In genere è richiesta dal Comune, nel suo caso immagino in sede di allegati alla D.I.A., la valutazione "previsionale dei requisiti acustici passivi" ex D.P.C.M. 5/12/1997 redatta secondo le norme UNI serie 12354-x; tale valutazione ha il vantaggio di prevenire eventuali "problemi" riguardando la fase di progetto dell'intervento edilizio ed in genere ha costi relativamente contenuti. Quando tale valutazione non è stata fornita nei tempi opportuni, prima del rilascio dell'agibilità, i Comuni in genere non si accontentano più della valutazione previsionale, ma richiedono la relazione di collaudo, che ha, fra l'altro, costi più elevati. Va poi detto che la nuova norma tecnica per i collaudi acustici degli edifici UNI 11367:2010 manca ancora di forza legale, non essendo stati promulgati i nuovi decreti in materia di acustica, attesi per il dicembre 2010 che la richiameranno direttamente. Nel suo caso i problemi mi pare siano due e possono procedere per vie diverse: 1) Ottenere l'agibilità; 2) Valutare la sussistenza di vizi dell'edificio ed eventualmente rivalersi sul costruttore. Per il punto 1, bisognerebbe vedere la richiesta precisa del fatta dal Comune, se riguarda quindi la valutazione previsionale o il collaudo acustico e fornirgli una o l'altra cosa, se quello che manca alla sua pratica è il "documento formale" a prescindere dai risultati in esso contenuti. Anche le bozze dei nuovi decreti prevedono che in caso di non rispetto della classe minima indicata dalla UNI 11367:2010, gli edifici possano comunque essere agibili, indicando il declassamento rispetto al minimo richiesto (cosa che andrà riportata anche negli atti di compravendita). Se poi dalla valutazione risulta che l'unità immobiliare è conforme ai requisiti acustici minimi del DPCM, meglio per tutti. Per il punto 2, la sospesione parziale del D.P.C.M. 5/12/1997 riguarda proprio i contenziosi fra proprietario e costruttore, ma va detto che è una sospensione potenzialmente transitoria, quindi bisogna attendere i nuovi decreti per vedere come effettivamente disciplineranno la cosa anche per questi mesi di vuoto relativo (questo è il punto più controverso per le istanze che le categorie coinvolte hanno presentato al Ministero). Tuttavia il fatto che nei contenziosi non ci si possa riferire direttamente al D.P.C.M., non vuol dire che la tutela verso l'eventuale "vizio" dell'edificio non possa essere riferita al quadro normativo generale e ricevere in sede giudiziale eventuale risarcimento economico. Un saluto cordiale [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Diniego dell'agibilità - Requisiti acustici passivi ex DPCM 5/12/97
Alto