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Diniego dell'agibilità - Requisiti acustici passivi ex DPCM 5/12/97
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Testo
<blockquote data-quote="giomedo" data-source="post: 99450" data-attributes="member: 23584"><p><strong>requisiti acustici passivi degli edifici</strong></p><p></p><p>Mi adeguo volentieri al "tu".</p><p></p><p>Va semplicemente fornita al Comune la relazione di collaudo dei R.A.P. che hanno espressamente richiesto ed a cui hanno subordinato il Permesso di Costruire che ti hanno rilasciato (pt.10 dello stesso), con le modalità indicate dal D.P.C.M. 5/12/1997 e le relative norme UNI 140-x ecc. E' comunque consigliabile un incontro col tecnico comunale responsabile del procedimento.</p><p> Il collaudo e la relazione devono essere fatti da tecnico abilitato e con strumentazione a norma ed in regola con la taratuta periodica. </p><p></p><p>Tieni conto che fra i vari requisiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 può essere che nel tuo caso la verifica di alcuni parametri sia "non richiesta" dalla Legge, è da vedere infatti la situazione effettiva dell'edificio. Se, caso limite, il recupero del sottotetto riguardasse una villa singola, gli unici parametri cogenti da valutare sono l'isolamento standardizzato di facciata e la rumorosità degli impianti. Diversamente andrebbero verificati anche il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione (verticali ed orizzontali) fra ambienti appartenenti ad unità immobiliari differenti ed il livello di rumore di calpestio fra unità immobiliari diverse sovrapposte.</p><p></p><p>Quindi non è detto a priori che il progettista abbia commesso delle leggerezze, infatti anche la Legge Regionale della Lombardia n°13/2001, Art.7 comma 1, richiede la dichairazione del progettista per "interventi che modifichino le caratteristiche acustiche".</p><p></p><p>Quello che ti ho precedentemente prospettato dei nuovi decreti (declassamento, ecc.) è solo un'indicazione basata sulle bozze circolate e che oggi non può essere richiamata in sede ufficiale, così anche la UNI 11367:2010 per quanto autorevole, fintanto che non sarà richiamata da un fonte ordinaria del diritto italiano, resta una norma tecnica cui eventualmente conformarsi su base volontaria, almeno per la parte inerente il classamento.</p><p></p><p>Il consiglio è quindi quello di accordarsi col tecnico comunale, giusto per eviatare eventuali sorprese anche circa le tempistiche, e di incaricare un bravo tecnico competente in acustica per eseguire il collaudo.</p><p></p><p>Integrata la pratica come da richiesta del Comune non dovrebbero esserci poi difficoltà ad ottenere l'agibilità.</p><p></p><p>La materia è articolata e potremmo disquisirne a lungo, ma queste indicazioni sono quelle che credo più "pronte all'uso" per il tuo caso.</p><p></p><p>Ciao.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giomedo, post: 99450, member: 23584"] [b]requisiti acustici passivi degli edifici[/b] Mi adeguo volentieri al "tu". Va semplicemente fornita al Comune la relazione di collaudo dei R.A.P. che hanno espressamente richiesto ed a cui hanno subordinato il Permesso di Costruire che ti hanno rilasciato (pt.10 dello stesso), con le modalità indicate dal D.P.C.M. 5/12/1997 e le relative norme UNI 140-x ecc. E' comunque consigliabile un incontro col tecnico comunale responsabile del procedimento. Il collaudo e la relazione devono essere fatti da tecnico abilitato e con strumentazione a norma ed in regola con la taratuta periodica. Tieni conto che fra i vari requisiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/1997 può essere che nel tuo caso la verifica di alcuni parametri sia "non richiesta" dalla Legge, è da vedere infatti la situazione effettiva dell'edificio. Se, caso limite, il recupero del sottotetto riguardasse una villa singola, gli unici parametri cogenti da valutare sono l'isolamento standardizzato di facciata e la rumorosità degli impianti. Diversamente andrebbero verificati anche il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione (verticali ed orizzontali) fra ambienti appartenenti ad unità immobiliari differenti ed il livello di rumore di calpestio fra unità immobiliari diverse sovrapposte. Quindi non è detto a priori che il progettista abbia commesso delle leggerezze, infatti anche la Legge Regionale della Lombardia n°13/2001, Art.7 comma 1, richiede la dichairazione del progettista per "interventi che modifichino le caratteristiche acustiche". Quello che ti ho precedentemente prospettato dei nuovi decreti (declassamento, ecc.) è solo un'indicazione basata sulle bozze circolate e che oggi non può essere richiamata in sede ufficiale, così anche la UNI 11367:2010 per quanto autorevole, fintanto che non sarà richiamata da un fonte ordinaria del diritto italiano, resta una norma tecnica cui eventualmente conformarsi su base volontaria, almeno per la parte inerente il classamento. Il consiglio è quindi quello di accordarsi col tecnico comunale, giusto per eviatare eventuali sorprese anche circa le tempistiche, e di incaricare un bravo tecnico competente in acustica per eseguire il collaudo. Integrata la pratica come da richiesta del Comune non dovrebbero esserci poi difficoltà ad ottenere l'agibilità. La materia è articolata e potremmo disquisirne a lungo, ma queste indicazioni sono quelle che credo più "pronte all'uso" per il tuo caso. Ciao. [/QUOTE]
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