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<blockquote data-quote="ludovica83" data-source="post: 361334" data-attributes="member: 45256"><p><span style="font-size: 22px"><strong>Sanzioni</strong></span></p><p>Il mediatore immobiliare che esercita abusivamente l'attività di mediazione (senza il possesso dei requisiti di legge, utilizzando modulistica non registrata o diversa da quella registrata o che con la propria attività turbi gravemente il normale andamento di mercato) incorre in <strong>sanzioni</strong>:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Amministrative</strong></li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Penali</strong></li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>Disciplinari</strong></li> </ul><p><span style="font-size: 18px"><strong>SANZIONI AMMINISTRATIVE</strong></span></p><p>Il mediatore immobiliare che esercita l'attività di mediazione <strong>senza il possesso dei requisiti</strong> previsti dalla normativa (si intenda anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da 7.500,00 euro e 15.000,00 euro ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite <em><span style="font-family: 'LucidaGrande'">[ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 296/06... ed è il motivo per cui come diceva @[USER=3565]elisabettam[/USER] un cliente ti denuncia]</span></em></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>SANZIONI PENALI</strong></span></p><p>A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.</p><p></p><p>(documento completo al link: <a href="http://www.va.camcom.it/Sanzioni/1185" target="_blank">http://www.va.camcom.it/Sanzioni/1185</a>)</p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong>SANZIONI DISCIPLINARI</strong></span></p><ul> <li data-xf-list-type="ul"><strong>sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi</strong><br /> nei seguenti casi:<br /> a) nei casi di turbamento del mercato meno gravi;<br /> b) nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata stipula della polizza assicurativa);</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>cancellazione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi:</strong><br /> nei seguenti casi:<br /> a) nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione;<br /> b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dalla normativa;<br /> c) per mancata nomina del preposto.</li> <li data-xf-list-type="ul"><strong>inibizione perpetua all'esercizio dell'attività:</strong><br /> nei seguenti casi:<br /> a) nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il normale andamento del mercato;<br /> b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio;<br /> c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione dell'attività.</li> </ul><p>Contro i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di inibizione perpetua dell’attività, gli interessati possono presentare <strong>ricorso</strong> davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, <strong>entro il termine di 30 giorni</strong> dall’avvenuta comunicazione.</p><p>-----------------------------------------</p><p><em>Ultimo aggiornamento 27 marzo 2012</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ludovica83, post: 361334, member: 45256"] [SIZE=6][B]Sanzioni[/B][/SIZE] Il mediatore immobiliare che esercita abusivamente l'attività di mediazione (senza il possesso dei requisiti di legge, utilizzando modulistica non registrata o diversa da quella registrata o che con la propria attività turbi gravemente il normale andamento di mercato) incorre in [B]sanzioni[/B]: [LIST] [*][B]Amministrative[/B] [*][B]Penali[/B] [*][B]Disciplinari[/B] [/LIST] [SIZE=5][B]SANZIONI AMMINISTRATIVE[/B][/SIZE] Il mediatore immobiliare che esercita l'attività di mediazione [B]senza il possesso dei requisiti[/B] previsti dalla normativa (si intenda anche il caso di mancata nomina o mancata comunicazione della sostituzione del preposto) è punito con la sanzione amministrativa da 7.500,00 euro e 15.000,00 euro ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite [I][FONT=LucidaGrande][ai sensi dell’art. 1 comma 47 della legge 296/06... ed è il motivo per cui come diceva @[USER=3565]elisabettam[/USER] un cliente ti denuncia][/FONT][/I] [SIZE=5][B]SANZIONI PENALI[/B][/SIZE] A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile. (documento completo al link: [url]http://www.va.camcom.it/Sanzioni/1185[/url]) [SIZE=5][B]SANZIONI DISCIPLINARI[/B][/SIZE] [LIST] [*][B]sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi[/B] nei seguenti casi: a) nei casi di turbamento del mercato meno gravi; b) nei casi di irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di mediazione (ad esempio: mancata stipula della polizza assicurativa); [*][B]cancellazione all'esercizio dell'attività per i seguenti motivi:[/B] nei seguenti casi: a) nel caso di esercizio di attività incompatibili con quella di mediazione; b) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previsti dalla normativa; c) per mancata nomina del preposto. [*][B]inibizione perpetua all'esercizio dell'attività:[/B] nei seguenti casi: a) nei confronti dei mediatori che hanno turbato gravemente il normale andamento del mercato; b) nei confronti degli agenti che, nel periodo di sospensione loro inflitta, compiano atti inerenti al loro ufficio; c) nei confronti di coloro ai quali sia stata irrogata per tre volte la misura della sospensione dell'attività. [/LIST] Contro i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di inibizione perpetua dell’attività, gli interessati possono presentare [B]ricorso[/B] davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma, [B]entro il termine di 30 giorni[/B] dall’avvenuta comunicazione. ----------------------------------------- [I]Ultimo aggiornamento 27 marzo 2012[/I] [/QUOTE]
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