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Certificatori Energetici
Direttiva UE 31/2010 Rimandata al 2013 l'obbligo di consegna della certificazione energetica
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<blockquote data-quote="Seroli" data-source="post: 62213" data-attributes="member: 6218"><p>Sempre Soso <a href="http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1203170&page=2" target="_blank">dall'altro forum</a> puntualizza</p><p></p><p>"<em>La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta (UE) il 18 giugno, se non ricordo male</em></p><p><em></em></p><p><em>Il difficile è riscostruire l'intera normativa, un caos probabilmente senza precedenti.</em></p><p><em></em></p><p><em>Le norme relative alla disciplina energetica risalgono al 2005 (il decreto legilativo 192 che ha attuato una direttiva comunitaria), con delle modifiche nel 2006 e 2008 (qui c'è stata l'abrogazione dell'obbligo della consegna per l avendita e locazione)</em></p><p><em>Le uniche sanzioni previste sono però in capo al costruttore (fino a 30000 euro) (per gli immobli post 2005)</em></p><p><em>Dal luglio 2009 ogni immobile (con alcune eccezioni: depositi , capannoni etc) trasferito deve essere certificato, ferma comunque la validità dell'atto.</em></p><p><em>Il notaio informerà le parti (di tutta la certificazione energetica: finalità, disciplina) le quali procederanno secondo accordi</em></p><p><em>Questo il linea generale, laddove le regioni non hanno previsto obblighi di allegazioni e relative sanzioni.</em></p><p><em>Qui o si segue la normativa o ci si espone alle sanzioni.</em></p><p><em></em></p><p><em>Questa nuova direttiva ha differito gli obblighi comunitari dello Stato italiano ma ha anche introdotto nuovi vincoli (addirittura ho letto dell'obbligo di riportare le informazioni energetiche in ogni informazione pubblicitaria)</em></p><p><em></em></p><p><em>C'è chi sostiene la piena illegittimità delle normative regionali (che comunque non possono mai introdurre forme di nullità degli atti) (una pronuncia in tal senso è arrivata da un Tribunale per il decreto di trasferimento a seguito di esecuzione immobiliare)</em></p><p><em></em></p><p><em>Tra l'altro in Lombardia non vale nemmeno l'autocetificazione "</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Seroli, post: 62213, member: 6218"] Sempre Soso [URL="http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=1203170&page=2"]dall'altro forum[/URL] puntualizza "[I]La direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta (UE) il 18 giugno, se non ricordo male Il difficile è riscostruire l'intera normativa, un caos probabilmente senza precedenti. Le norme relative alla disciplina energetica risalgono al 2005 (il decreto legilativo 192 che ha attuato una direttiva comunitaria), con delle modifiche nel 2006 e 2008 (qui c'è stata l'abrogazione dell'obbligo della consegna per l avendita e locazione) Le uniche sanzioni previste sono però in capo al costruttore (fino a 30000 euro) (per gli immobli post 2005) Dal luglio 2009 ogni immobile (con alcune eccezioni: depositi , capannoni etc) trasferito deve essere certificato, ferma comunque la validità dell'atto. Il notaio informerà le parti (di tutta la certificazione energetica: finalità, disciplina) le quali procederanno secondo accordi Questo il linea generale, laddove le regioni non hanno previsto obblighi di allegazioni e relative sanzioni. Qui o si segue la normativa o ci si espone alle sanzioni. Questa nuova direttiva ha differito gli obblighi comunitari dello Stato italiano ma ha anche introdotto nuovi vincoli (addirittura ho letto dell'obbligo di riportare le informazioni energetiche in ogni informazione pubblicitaria) C'è chi sostiene la piena illegittimità delle normative regionali (che comunque non possono mai introdurre forme di nullità degli atti) (una pronuncia in tal senso è arrivata da un Tribunale per il decreto di trasferimento a seguito di esecuzione immobiliare) Tra l'altro in Lombardia non vale nemmeno l'autocetificazione "[/I] [/QUOTE]
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