Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Diritti di servitù su proprietà privata
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="SALVES" data-source="post: 252899" data-attributes="member: 29304"><p>In aggiunta a favore tuo oltre a quello suggerito da H&F sulla regolarità dell'assemblea e suoi poteri vi è anche l'art. 1067 divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della srvitù e la sentanza di cassazione n. 14582 del 21/08/2012, l'affiancamento di una nuova condotta ad una vecchia rappresenta un aggravio di servitù quindi non realizzabile, inoltre si ravvisa anche nella modifica delle opere materiali già destinate al normale funzionamento della servitù stessa.</p><p> </p><p>In riferimento all' accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione deve essere fatta in riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentito dove sia possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio, quindi darei solo accesso a costui solo per la riparazione di quanto gia in essere ed in mia presenza e dietro adeguata indennità per il tempo perso.</p><p> </p><p>ciao salves</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SALVES, post: 252899, member: 29304"] In aggiunta a favore tuo oltre a quello suggerito da H&F sulla regolarità dell'assemblea e suoi poteri vi è anche l'art. 1067 divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della srvitù e la sentanza di cassazione n. 14582 del 21/08/2012, l'affiancamento di una nuova condotta ad una vecchia rappresenta un aggravio di servitù quindi non realizzabile, inoltre si ravvisa anche nella modifica delle opere materiali già destinate al normale funzionamento della servitù stessa. In riferimento all' accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione deve essere fatta in riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentito dove sia possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio, quindi darei solo accesso a costui solo per la riparazione di quanto gia in essere ed in mia presenza e dietro adeguata indennità per il tempo perso. ciao salves [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Diritti di servitù su proprietà privata
Alto