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Diritto di Prelazione - in questo caso esiste?
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Testo
<blockquote data-quote="stella pileci" data-source="post: 229494" data-attributes="member: 45458"><p>Terreno con destinazione diversa da quella agricola</p><p>Il secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 stabilisce poi che </p><p>“la prelazione non è consentita … quando i terreni in base a piani regolatori, anche </p><p>se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o </p><p>turistica”. La norma nella sostanza esclude la prelazione se il terreno è destinato a </p><p>perdere la natura di terreno agricolo per acquisire natura di bene edificabile o </p><p>comunque da utilizzare per scopi diversi da quelli agricoli.</p><p>Occorre molta attenzione per rendere operativa questa norma, perché la </p><p>norma potrebbe prestarsi ad abusi operativi destinati soltanto ad impedire </p><p>l’esercizio della prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="stella pileci, post: 229494, member: 45458"] Terreno con destinazione diversa da quella agricola Il secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 stabilisce poi che “la prelazione non è consentita … quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica”. La norma nella sostanza esclude la prelazione se il terreno è destinato a perdere la natura di terreno agricolo per acquisire natura di bene edificabile o comunque da utilizzare per scopi diversi da quelli agricoli. Occorre molta attenzione per rendere operativa questa norma, perché la norma potrebbe prestarsi ad abusi operativi destinati soltanto ad impedire l’esercizio della prelazione. [/QUOTE]
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