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Testo
<blockquote data-quote="Utente Cancellato 72152" data-source="post: 625475"><p>Comunque anche se troviamo una Sentenza della Corte Suprema, sappiate che non fa legge.</p><p></p><p>Però sarebbe già qualcosa.</p><p></p><p>Continuerò a ravanare con calma, il quesito è molto interessante.</p><p></p><p>In mancanza di pezze legali d'appoggio, secondo me (senza presunzione di esattezza) vale la logica: se nel primo rogito utile non viene menzionato il diritto di trascinamento, si perde, perché la parte acquirente non poteva sapere della sua esistenza.</p><p></p><p></p><p></p><p>Se non c'è un atto costitutivo di tale diritto di trascinamento, tale diritto non può scaturire giocoforza, a mio avviso.</p><p>O si trova un rogito dove la parte acquirente acquisisce e prende atto e accetta senza riserva alcuna il diritto di trascinamento <strong>per sé e aventi causa</strong>, oppure il diritto di trascinamento a mio parere non è applicabile.</p><p>Anche perché abbiamo detto a più riprese, e in più thread, che si può vendere anche una frazione di immobile. Lasciate stare il fatto che nel caso reale nessuno comprerebbe 1 / 12 di un appartamento, però si può fare. E se hai 11 / 12 di proprietà su un appartamento, non puoi obbligare a vendere anche chi detiene 1 / 12, a meno che nel titolo costitutivo del diritto di proprietà di chi ha 1 / 12 non sia menzionato e accettato dall'acquirente tale diritto di trascinamento.</p><p></p><p>Tra l'altro tale clausola deve essere ORIGINARIAMENTE INTRODOTTA ALL'UNANIMITA':</p><p></p><p><span style="font-size: 26px"><strong><strong>È necessaria l’unanimità per introdurre tale clausola nello statuto sociale?</strong></strong></span></p><p>La clausola drag along, diversamente dalla tag along, non è assimilabile a una mera clausola che limita la circolazione delle partecipazioni sociali, ma implica un meccanismo ben più gravoso che determina a carico del socio di minoranza uno stato di soggezione, senza termine alcuno, al potere della maggioranza volto alla cessione del rapporto sociale. Per questo motivo la dottrina maggioritaria e la Giurisprudenza, che si è occupata dall’argomento, ritengono che tale clausola debba essere introdotta all’unanimità e in particolare con il consenso di quei soci di minoranza che potrebbero, potenzialmente, subire gli effetti della clausola di drag along.</p><p></p><p>FONTE: <a href="https://www.officinanotarile.it/drag-along/" target="_blank">La clausola di drag along</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Utente Cancellato 72152, post: 625475"] Comunque anche se troviamo una Sentenza della Corte Suprema, sappiate che non fa legge. Però sarebbe già qualcosa. Continuerò a ravanare con calma, il quesito è molto interessante. In mancanza di pezze legali d'appoggio, secondo me (senza presunzione di esattezza) vale la logica: se nel primo rogito utile non viene menzionato il diritto di trascinamento, si perde, perché la parte acquirente non poteva sapere della sua esistenza. Se non c'è un atto costitutivo di tale diritto di trascinamento, tale diritto non può scaturire giocoforza, a mio avviso. O si trova un rogito dove la parte acquirente acquisisce e prende atto e accetta senza riserva alcuna il diritto di trascinamento [B]per sé e aventi causa[/B], oppure il diritto di trascinamento a mio parere non è applicabile. Anche perché abbiamo detto a più riprese, e in più thread, che si può vendere anche una frazione di immobile. Lasciate stare il fatto che nel caso reale nessuno comprerebbe 1 / 12 di un appartamento, però si può fare. E se hai 11 / 12 di proprietà su un appartamento, non puoi obbligare a vendere anche chi detiene 1 / 12, a meno che nel titolo costitutivo del diritto di proprietà di chi ha 1 / 12 non sia menzionato e accettato dall'acquirente tale diritto di trascinamento. Tra l'altro tale clausola deve essere ORIGINARIAMENTE INTRODOTTA ALL'UNANIMITA': [SIZE=7][B][B]È necessaria l’unanimità per introdurre tale clausola nello statuto sociale?[/B][/B][/SIZE] La clausola drag along, diversamente dalla tag along, non è assimilabile a una mera clausola che limita la circolazione delle partecipazioni sociali, ma implica un meccanismo ben più gravoso che determina a carico del socio di minoranza uno stato di soggezione, senza termine alcuno, al potere della maggioranza volto alla cessione del rapporto sociale. Per questo motivo la dottrina maggioritaria e la Giurisprudenza, che si è occupata dall’argomento, ritengono che tale clausola debba essere introdotta all’unanimità e in particolare con il consenso di quei soci di minoranza che potrebbero, potenzialmente, subire gli effetti della clausola di drag along. FONTE: [URL="https://www.officinanotarile.it/drag-along/"]La clausola di drag along[/URL] [/QUOTE]
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