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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 253025" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Il modello allegato al DM 30 dicembre 2002 lascia alla libera volontà delle parti la definizione dei mesi di preavviso per i “gravi motivi” che impediscono al conduttore la prosecuzione della locazione abitativa di natura transitoria, di cui all’art. 5, comma 1, legge n°431/1998 (<em>recesso legale</em>). </span><span style="font-family: 'Verdana'">I gravi motivi devono però essere indipendenti da decisioni o scelte personali e non conosciuti o conoscibili al momento della stipula del contratto: ad es. le dimissioni volontarie del conduttore non costituiscono un presupposto causale idoneo a fondare il potere di recedere dal contratto; può invece sicuramente integrare grave motivo un trasferimento improvviso per motivi di lavoro).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Per cui se desideri sciogliere anticipatamente il rapporto locativo, indipendentemente dai gravi motivi (<em>recesso convenzionale</em>), </span><span style="font-family: 'Verdana'">dovrai concordare con il locatore un patto che ti consenta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza gravi motivi, dandone avviso al locatore con lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenirgli almeno X mesi prima rispetto alla data in cui intendi porre fine alla locazione (cfr. la clausola suggerita da Maurizio al #2 ).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Nulla ti vieta comunque, al momento della stipula del contratto, di pattuire con il locatore un termine di preavviso maggiore o inferiore ai sei mesi previsti dal comma 6 dell’art. 3 della legge n°431/1998, aumentando o riducendo, in tal modo, il periodo successivo alla comunicazione per il quale sei tenuta a corrispondere il corrispettivo della locazione. </span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 253025, member: 31598"] [SIZE=3][FONT=Verdana]Il modello allegato al DM 30 dicembre 2002 lascia alla libera volontà delle parti la definizione dei mesi di preavviso per i “gravi motivi” che impediscono al conduttore la prosecuzione della locazione abitativa di natura transitoria, di cui all’art. 5, comma 1, legge n°431/1998 ([I]recesso legale[/I]). [/FONT][FONT=Verdana]I gravi motivi devono però essere indipendenti da decisioni o scelte personali e non conosciuti o conoscibili al momento della stipula del contratto: ad es. le dimissioni volontarie del conduttore non costituiscono un presupposto causale idoneo a fondare il potere di recedere dal contratto; può invece sicuramente integrare grave motivo un trasferimento improvviso per motivi di lavoro).[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Per cui se desideri sciogliere anticipatamente il rapporto locativo, indipendentemente dai gravi motivi ([I]recesso convenzionale[/I]), [/FONT][FONT=Verdana]dovrai concordare con il locatore un patto che ti consenta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza gravi motivi, dandone avviso al locatore con lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenirgli almeno X mesi prima rispetto alla data in cui intendi porre fine alla locazione (cfr. la clausola suggerita da Maurizio al #2 ).[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]Nulla ti vieta comunque, al momento della stipula del contratto, di pattuire con il locatore un termine di preavviso maggiore o inferiore ai sei mesi previsti dal comma 6 dell’art. 3 della legge n°431/1998, aumentando o riducendo, in tal modo, il periodo successivo alla comunicazione per il quale sei tenuta a corrispondere il corrispettivo della locazione. [/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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