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L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Disdetta contratto affitto da parte di uno solo dei due contraenti
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 270256" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Se è l’insieme dei coinquilini a comporre la figura del CONDUTTORE, vuol dire che il recesso dal contratto, art. 5, comma 1, legge n°431/1998 può essere dato solo da tutti e due i conduttori cointestatari del contratto e il recesso dell’uno vale anche per l’altro (solo il contratto transitorio art. 5, comma 2, legge n°431/1998, per intenderci quello per studenti universitari, prevede la facoltà di recesso per il singolo conduttore): in altri termini potete (alla stessa data) recedere in solido tutti insieme (non può farlo solo un conduttore) oppure siete legati in solido fino a che non trovate un accordo consensuale per la modifica contrattuale (cessione a terzi o tra di voi).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Inoltre nessuno dei cointestatari, singolarmente può decidere relativamente alla cessione del contratto. Se non è stata registrata, a fini civilistici, una scrittura privata nella quale tutte le parti in causa (non mi riferisco solo a te e al tuo compagno, ma anche al locatore) approvano il recesso parziale di un co-conduttore, e lo liberano dagli obblighi contrattuali, tale cessione non è valida. </span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Se ciò non avviene, vale a dire se uno dei due se ne va (chiudo un occhio sui gravi motivi richiesti dal recesso e sul mancato preavviso dovuto nei termini pattuiti), il conduttore che rimane può rivalersi su di lui, nelle sedi opportune, per inadempienza contrattuale: in pratica si trova, suo malgrado, a subire un danno dovuto al fatto di dover farsi carico interamente del canone di locazione, il che, tra l’altro, può integrare gli estremi del grave motivo (situazione oggettiva sopravvenuta da te non conosciuta al momento della stipula del contratto) legittimante il recesso dal contratto da parte tua.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Ti auguro ovviamente di trovare una soluzione condivisa con il proprietario, ma qualora ciò non avvenisse, le possibili soluzioni possono essere le seguenti:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">a)</span></em><span style="font-family: 'Verdana'"> tu continui a pagare l’intero canone fino a quando non trovi un valido subentrante;</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">b)</span></em><span style="font-family: 'Verdana'"> il proprietario rinuncia temporaneamente ad una quota del canone;</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><em><span style="font-family: 'Verdana'">c)</span></em></span><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px"> ve ne andate entrambi.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 270256, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Se è l’insieme dei coinquilini a comporre la figura del CONDUTTORE, vuol dire che il recesso dal contratto, art. 5, comma 1, legge n°431/1998 può essere dato solo da tutti e due i conduttori cointestatari del contratto e il recesso dell’uno vale anche per l’altro (solo il contratto transitorio art. 5, comma 2, legge n°431/1998, per intenderci quello per studenti universitari, prevede la facoltà di recesso per il singolo conduttore): in altri termini potete (alla stessa data) recedere in solido tutti insieme (non può farlo solo un conduttore) oppure siete legati in solido fino a che non trovate un accordo consensuale per la modifica contrattuale (cessione a terzi o tra di voi).[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Inoltre nessuno dei cointestatari, singolarmente può decidere relativamente alla cessione del contratto. Se non è stata registrata, a fini civilistici, una scrittura privata nella quale tutte le parti in causa (non mi riferisco solo a te e al tuo compagno, ma anche al locatore) approvano il recesso parziale di un co-conduttore, e lo liberano dagli obblighi contrattuali, tale cessione non è valida. [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Se ciò non avviene, vale a dire se uno dei due se ne va (chiudo un occhio sui gravi motivi richiesti dal recesso e sul mancato preavviso dovuto nei termini pattuiti), il conduttore che rimane può rivalersi su di lui, nelle sedi opportune, per inadempienza contrattuale: in pratica si trova, suo malgrado, a subire un danno dovuto al fatto di dover farsi carico interamente del canone di locazione, il che, tra l’altro, può integrare gli estremi del grave motivo (situazione oggettiva sopravvenuta da te non conosciuta al momento della stipula del contratto) legittimante il recesso dal contratto da parte tua.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Ti auguro ovviamente di trovare una soluzione condivisa con il proprietario, ma qualora ciò non avvenisse, le possibili soluzioni possono essere le seguenti:[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]a)[/FONT][/I][FONT=Verdana] tu continui a pagare l’intero canone fino a quando non trovi un valido subentrante;[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]b)[/FONT][/I][FONT=Verdana] il proprietario rinuncia temporaneamente ad una quota del canone;[/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3] [/SIZE][/FONT] [SIZE=3][I][FONT=Verdana]c)[/FONT][/I][/SIZE][FONT=Verdana][SIZE=3] ve ne andate entrambi.[/SIZE][/FONT] [FONT=Tahoma] [/FONT] [/QUOTE]
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