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Testo
<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 97911" data-attributes="member: 6214"><p>Mi scuso per l'errata citazione: mi era sfuggita la legge del 92. (dal forum imparo sempre qualcosa di nuovo)</p><p>L'errore non inficia però la sostanza della mia risposta: il conduttore in base alla 431/98 ha diritto alla prelazione. Circa le modalità, concordo col consiglio di mf. In ogni modo sono descritte all'art. 38 della 392/78.</p><p></p><p>Non sono in grado di precisare la situazione per quanto riguarda i contratti "concordati" locali: forse a Roma è stato specificato qualcosa di diverso.</p><p>A parte che il post sembra non riguardare questa specie, l'art. 2 comma 5 della 431/98 semra richiamare, per quanto riguarda la possibilità di disdetta alla prima scadenza (3° anno), il medesimo art. 3 comma g.: quindi in generale anche i contratti concordati mi sembrano soggetti alla stessa prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 97911, member: 6214"] Mi scuso per l'errata citazione: mi era sfuggita la legge del 92. (dal forum imparo sempre qualcosa di nuovo) L'errore non inficia però la sostanza della mia risposta: il conduttore in base alla 431/98 ha diritto alla prelazione. Circa le modalità, concordo col consiglio di mf. In ogni modo sono descritte all'art. 38 della 392/78. Non sono in grado di precisare la situazione per quanto riguarda i contratti "concordati" locali: forse a Roma è stato specificato qualcosa di diverso. A parte che il post sembra non riguardare questa specie, l'art. 2 comma 5 della 431/98 semra richiamare, per quanto riguarda la possibilità di disdetta alla prima scadenza (3° anno), il medesimo art. 3 comma g.: quindi in generale anche i contratti concordati mi sembrano soggetti alla stessa prelazione. [/QUOTE]
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