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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 189165" data-attributes="member: 31598"><p>Tra le motivazioni per cui è possibile dare disdetta alla prima scadenza delle locazioni "libere" e di quelle agevolate vi è l'intenzione di vendere l'immobile a terzi, a patto che il locatore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nella disdetta deve essere specificato il motivo in forza del quale non si intende rinnovare il contratto, allo scopo di consentire la verifica della sua fondatezza prima al conduttore ed eventualmente, in caso di controversia, al giudice. Nei vari accordi territoriali non si precisano i tempi precisi di preavviso in caso di richiesta di rilascio di immobile locato a studenti universitari su richiesta del locatore. Il termine di preavviso, per i contratti di cui all'art. 5, comma 2, legge 431/1998, in genere, si riduce in base alla durata contrattuale, pertanto, nel caso di specie (tempo contrattuale = 12 mesi), appare ragionevole un preavviso, per la disdetta da parte del locatore, di almeno 3 mesi, anche se sarebbe opportuno discuterne con il conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 189165, member: 31598"] Tra le motivazioni per cui è possibile dare disdetta alla prima scadenza delle locazioni "libere" e di quelle agevolate vi è l'intenzione di vendere l'immobile a terzi, a patto che il locatore non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nella disdetta deve essere specificato il motivo in forza del quale non si intende rinnovare il contratto, allo scopo di consentire la verifica della sua fondatezza prima al conduttore ed eventualmente, in caso di controversia, al giudice. Nei vari accordi territoriali non si precisano i tempi precisi di preavviso in caso di richiesta di rilascio di immobile locato a studenti universitari su richiesta del locatore. Il termine di preavviso, per i contratti di cui all'art. 5, comma 2, legge 431/1998, in genere, si riduce in base alla durata contrattuale, pertanto, nel caso di specie (tempo contrattuale = 12 mesi), appare ragionevole un preavviso, per la disdetta da parte del locatore, di almeno 3 mesi, anche se sarebbe opportuno discuterne con il conduttore. [/QUOTE]
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