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<blockquote data-quote="gaspol1960" data-source="post: 58720" data-attributes="member: 12943"><p>Ribadisco quanto ho detto in precedenza: fermo restando che, a seconda dei casi, la sentenza della Cassazione può far comodo oppure no, nel caso di specie la Corte si è limitata a confermare la decisione di una Corte di Appello che aveva stabilito che nella fattispecie esaminata la proposta irrevocabile di acquisto non possedeva i requisiti per costituire una valida fonte di diritti e di obblighi contrattuali. Tra l'altro, la decisione d'appello, confermata con la sentenza del 2009, era antecedente a due sentenze della Corte d'Appello di Firenze del 2004 - che, a quanto mi risulta, non sono state annullate dalla Cassazione - in cui, invece, si è sancito il principio della piena vincolatività (a certe condizioni) della proposta irrevocabile di acquisto accettata nelle forme e nei termini previsti. </p><p>Il che, a mio modesto avviso, è diverso dal dire che per la Cassazione le proposte irrevocabili di acquisto non hanno nessun valore (tenuto conto anche del fatto che, a quanto mi risulta, buona parte della attuale modulistica di proposta di acquisto fa riferimento non a un preliminare, ma a una "scrittura ripetitiva" o "confermativa" dell'accordo già raggiunto. Quanto all' obbligo di registrazione cui fa riferimento el gondolier, vorrei precisare che si tratta, in realtà, di trascrizione del preliminare (la registrazione è un adempimento puramente fiscale, obbligatorio sì, ma che - dal punto di vista dell'acquirente - ha l'unico effetto di conferire data certa alla scrittura): la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è un'altra cosa, ha costi ed effetti diversi, e soprattutto è obbligatoria soltanto se il contratto preliminare è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Concordo con el gondolier sulla funzione di strumento di tutela della trascrizione del preliminare. Se ho suggerito qualcosa di diverso, è stato soltanto in considerazione delle limitazioni di budget di Alecasto (tant'è vero che ho proposto, in alternativa, il ricorso al buon vecchio sistema delle informazioni bancarie - pur con tutti i limiti che gli sono propri...).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gaspol1960, post: 58720, member: 12943"] Ribadisco quanto ho detto in precedenza: fermo restando che, a seconda dei casi, la sentenza della Cassazione può far comodo oppure no, nel caso di specie la Corte si è limitata a confermare la decisione di una Corte di Appello che aveva stabilito che nella fattispecie esaminata la proposta irrevocabile di acquisto non possedeva i requisiti per costituire una valida fonte di diritti e di obblighi contrattuali. Tra l'altro, la decisione d'appello, confermata con la sentenza del 2009, era antecedente a due sentenze della Corte d'Appello di Firenze del 2004 - che, a quanto mi risulta, non sono state annullate dalla Cassazione - in cui, invece, si è sancito il principio della piena vincolatività (a certe condizioni) della proposta irrevocabile di acquisto accettata nelle forme e nei termini previsti. Il che, a mio modesto avviso, è diverso dal dire che per la Cassazione le proposte irrevocabili di acquisto non hanno nessun valore (tenuto conto anche del fatto che, a quanto mi risulta, buona parte della attuale modulistica di proposta di acquisto fa riferimento non a un preliminare, ma a una "scrittura ripetitiva" o "confermativa" dell'accordo già raggiunto. Quanto all' obbligo di registrazione cui fa riferimento el gondolier, vorrei precisare che si tratta, in realtà, di trascrizione del preliminare (la registrazione è un adempimento puramente fiscale, obbligatorio sì, ma che - dal punto di vista dell'acquirente - ha l'unico effetto di conferire data certa alla scrittura): la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è un'altra cosa, ha costi ed effetti diversi, e soprattutto è obbligatoria soltanto se il contratto preliminare è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Concordo con el gondolier sulla funzione di strumento di tutela della trascrizione del preliminare. Se ho suggerito qualcosa di diverso, è stato soltanto in considerazione delle limitazioni di budget di Alecasto (tant'è vero che ho proposto, in alternativa, il ricorso al buon vecchio sistema delle informazioni bancarie - pur con tutti i limiti che gli sono propri...). [/QUOTE]
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